Le società non quotate chiedono il rinvio dei termini per il bilancio

In un periodo difficile, in cui la crisi economica e finanziaria tende ogni giorno di più a peggiorare, le società non quotate in Borsa stanno vagliando la possibilità di ampliare il termine per la convocazione dell’ assemblea a 180 giorni. La motivazione è presto spiegata: la redazione del bilancio relativo al 2008 è resa sempre più difficile dai diversi provvedimenti anti-crisi attuati nei giorni scorsi ed ancora più ardua risulta la valorizzazione delle poste dell’attivo (rimanenze, crediti…). Nel calcolo delle imposte di competenza della società, infatti, hanno una fondamentale influenza le novità fiscali introdotte dalla Finanziaria 2008: si passa dai limiti di deducibilità degli interessi passivi alle spese di rappresentanza, dalle nuove modalità per il calcolo della base imponibile dell’ Irap alla possibilità di non riconoscere l’impatto causato dalla modifica dei criteri di valutazione per gli ammortamenti. Tutti questi fattori stanno dunque inducendo le società non quotate a richiedere il rinvio della data di approvazione del bilancio a fine giugno, anche se tale eventualità è attuabile in rari casi da cinque anni a questa parte; è infatti necessario che l’impresa presenti una determinata struttura e oggetto (ad esempio, eventi esterni alla società non sono ritenuti idonei per il rinvio).

 

Scadenzario fiscale: il 16 marzo si paga l’IVA

Il prossimo 16 marzo 2009 scadono i termini per il versamento del saldo IVA 2008 per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.

Versamento da parte dei contribuenti mensili:

Versamento a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo: 6002 (versamento Iva mensile – febbraio).

Conguaglio anno precedente:

Sempre i contribuenti mensili, devono versare l’IVA a debito a seguito di conguaglio scaturente dalla dichiarazione annuale, con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo 6099.

Le somme dovute a titolo di saldo, risultanti dalla dichiarazione annuale, possono essere rateizzate mensilmente al massimo fino al 16 novembre (ci saranno però da pagare degli interessi pari allo 0,50% mensile).

Cambiano l’invio telematico e le scadenze dei corrispettivi delle imprese

Ci sono delle importanti novità per quanto riguarda la trasmissione per via telematica dei corrispettivi. A partire dal mese di giugno, infatti, questa possibilità non sarà più un’esclusiva delle sole aziende commerciali che fanno parte della grande distribuzione, ma tale novero sarà ampliato anche alle imprese di servizi. L’iniziativa è stata proposta da Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha voluto estendere la fruibilità della via telematica riguardo all’invio dei dati sulle somme incassate quotidianamente dai punti vendita delle varie imprese per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. A questa innovazione se ne aggiunge poi anche un’altra, relativa al cambiamento del calendario delle comunicazioni: queste ultime, infatti, non avranno più la solita cadenza settimanale, ma andranno effettuate ogni mese ed inoltre, andranno inviate all’amministrazione entro il quindicesimo giorno lavorativo posteriore alla scadenza del periodo di riferimento. Cambiano dunque molte delle scadenze relative ai corrispettivi relativi ai mesi di giugno e luglio: i dati del mese di giugno 2009 andranno trasmessi entro il quindicesimo giorno lavorativo del successivo mese di luglio, mentre i dati sulle operazioni effettuate fino al 31 maggio vanno presentati rispettando la vecchia programmazione.

 

Il regime di tassazione delle nuove iniziative produttive

Tra le principali novità apportate dalla Finanziaria 2009 vi è sicuramente l’introduzione di un nuovo regime di determinazione delle imposte per quanto riguarda quei soggetti (imprese o professionisti) i cui ricavi e compensi non superino i 30.000 euro. Il regime di tassazione per le nuove iniziative produttive si affianca dunque al regime ordinario e, in relazione a quei soggetti che iniziano una nuova attività, al regime N.I.P. (Nuove Iniziative Produttive) specificato nell’articolo 13 della legge 388/2000 (la Finanziaria 2001): tale articolo aveva infatti introdotto un regime sostitutivo a livello di Irpef per i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2001 avevano iniziato un’attività di impresa in forma individuale che permettesse loro di versare un’imposta sostitutiva del 10%. Tale regime alternativo a quelli tradizionali può essere utilizzato per i primi tre anni di attività.

Contribuente minimo: regime e fattura

La finanziaria 2008 ha introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi. Innanzitutto occorre chiarire chi sono costoro per poi capire se si possa applicare o meno il regime del contribuente minimo. Il contribuente minimo é la persona fisica che:

– esercita attività di impresa, arte o professione che nell’anno solare precedente ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro;
– non ha effettuato cessioni all’esportazione, o operazioni assimilate ;
– non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori;
– non ha acquistato, nei tre anni precedenti, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato al Sud

Il credito d’imposta é un’agevolazione di natura fiscale: può essere destinato a compensare i debiti, a diminuire le imposte dovute oppure, quando ammesso, se ne può richiedere il rimborso, ad es. in sede di dichiarazione dei redditi. Già dallo scorso anno, per i datori di lavoro che, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementavano il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, era possibile richiedere l’ attribuzione del credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2008, per le assunzioni effettuate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Con la risoluzione del 20 gennaio 2009, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad un interpello sull’interpretazione dell’articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), per quanto attiene al credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l’assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito con la risoluzione che l’agevolazione del credito di imposta non può essere applicata nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavorato impiegato con contratto di inserimento. L’Agenzia ricorda inoltre che il credito d’imposta è fruibile per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura di 333 euro (elevabile a 416 euro) per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese.

Tremonti annuncia l’Iva permanente nel settore edilizio

Il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, ha annunciato che a breve diverrà permanente il regime agevolato per quanto riguarda l’Iva da applicare alle ristrutturazioni edilizie (attualmente il regime di imposta in questo settore è temporaneo). L’Ecofin ha infatti dato il suo assenso a questa misura fiscale: l’Italia ha un forte interesse nei suoi confronti, in particolare dopo il piano dell’edilizia lanciato nei giorni scorsi dallo stesso ministro. Il regime attuale dell’Imposta sul Valore Aggiunto sulle ristrutturazioni in Italia è al 10% e, grazie a questa decisione che consentirà di mantenerlo in maniera permanente, non scadrà più nel 2010 come era stato fissato in precedenza. Tremonti ha assegnato una notevole importanza a questo fatto, soprattutto alla luce della politica che lui e il governo intendono attuare in materia di edilizia.

 

Tassiamo i ricchi e aiutiamo i poveri: proposta di Megale a “Domenica in”

Che un top manager guadagni tanto lo si immagina senza troppi problemi, ma forse nessuno ha mai fatto dei calcoli o delle stime: con lo stipendio dei primi 100 top manager italiani si paga l’equivalente della retribuzione annua di 10mila persone (impiegati e operai). Questa l’affermazione del segretario confederale della Cgil Agostino Megale nel corso della trasmissione televisiva Domenica in, durante la quale rende noti agli italiani i dati di una ricerca dell’Ires Cgil.

Ma Megale non si è fermato a rivelare i dati di fatto e propone un’interessante (non per i manger in questione) soluzione: l’applicazione di una tassa di solidarietà per i redditi sopra i 150mila euro annui. Dove andrebbe a finire il denaro reperito con questa nuova tassa? Megale propone che il denaro sia utilizzato a favore di precari e per finanziare gli ammortizzatori sociali.

ICI: modalità di calcolo e scadenze

L’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) è una delle principali imposte statali del nostro paese, la quale viene applicata sui fabbricati e sui terreni agricoli e da costruzione della Repubblica Italiana. La legge che attualmente regola tale tributo è il decreto legislativo 504/1992 che ha fatto diventare l’ICI la principale entrata del bilancio dei comuni italiani. Anzitutto, l’ICI non è un’imposta progressiva come le imposte che gravano sul reddito, ma colpisce il valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa da ogni singolo comune.
Quali sono i soggetti che sono tenuti al pagamento dell’ICI? Come già detto, i proprietari di fabbricati e terreni, ma anche i concessionari di aree demaniali, i locatari e i titolari di diritti reali di godimento sui beni (usufrutto, uso…).

IRAP: cos’è e come calcolarla

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta locale che si applica alle attività produttive esercitate in ciascuna regione. Significa quindi che deve essere pagata solo da chi svolge attività d’impresa e non dalle persone fisiche. Si tratta di un’imposta oggettiva e l’oggetto colpito sono determinati tipi di attività esercitate. Elenchiamole di seguito:

imprese o enti soggetti a IRES: in pratica società di capitali e enti commerciali;
imprese soggette ad IRPEF: le società di persona, le società di armamento, le società di fatto e le imprese individuali;
lavoratori autonomi;
banche e assicurazioni.

Analizzeremo oggi le regole per la determinazione della base imponibile IRAP nel caso di imprese e di lavoratori autonomi, evitando quindi banche e assicurazioni, poichè soggette ad altre regole che considereremo in altri articoli.

Iva: L’imposta generali sugli scambi

L’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) è un’imposta che è stata introdotta dalla legislazione europea: la disciplina principale di tale tributo è contenuta nel D.P.R. 633/1972 e in alcune direttive europee, per quanto riguarda il livello comunitario. Le modalità di applicazione di un’imposta generale sugli scambi possono essere di tre tipi: 1)imposta monofase, la quale colpisce in una sola fase del processo di produzione del bene; 2)imposta plurifase cumulativa, che invece colpisce in tutte le fasi di tale processo; 3)imposta plurifase non cumulativa, la quale si applica solo all’incremento di valore realizzato in una determinata fase. I soggetti passivi dell’Iva sono gli imprenditori, gli esercenti arti e professioni e tutti quei soggetti che effettuano importazioni intracomunitarie. Esistono diverse aliquote in Italia da applicare ai vari beni: un’aliquota del 4% per i beni di prima necessità e le abitazioni, 10% per servizi turistici e recupero edilizio, 20% che rappresenta l’aliquota ordinaria.

IRPEF: caratteristiche e modalità di calcolo

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è una delle principali imposte italiane dirette, di tipo personale e progressivo. La norma di riferimento in questo senso è il D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, il cosiddetto Testo Unico delle imposte sui redditi, il quale individua in maniera chiara le categorie di persone che sono soggetti passivi dell’imposta: in base alla legge, sono assoggettati ad IRPEF le persone residenti in Italia (per i redditi prodotti in patria o all’estero), i non residenti (per i redditi prodotti in Italia), società di persone e società di capitali. Il presupposto dell’imposta, ovvero il fatto economico che, al suo verificarsi, fa sorgere l’obbligo tributario, è il possesso di redditi in denaro o natura: questi redditi possono essere fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, di impresa e redditi diversi.