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Il giudice tributario precisa l’assoggettamento Irap ai professionisti

Secondo una recente sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, annunciata lo scorso 20 gennaio, i soggetti professionisti sono soggetti all’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive) nel caso in cui la loro attività venga svolta attraverso l’ausilio di collaboratori e, inoltre, quando effettuano investimenti economici e adottano strutture informatiche: la Commissione ha ritenuto infatti che tale elementi, da soli, costituiscano una capacità contributiva e un valore aggiunto da tassare. Sempre secondo le parole dei giudici romani:

Dato che per le attività dei professionisti prevale l’apporto personale, ai fini dell’assoggettamento all’Irap dev’essere assegnato un valore e un significato autonomo al concetto di organizzazione del lavoro, il quale diviene così un fattore di produzione, creando un maggior reddito.

 


Questi fattori, insieme alla qualità dell’organizzazione del lavoro creano valore proprio perché offrono la garanzia di un miglior risultato al cliente: non bisogna infatti dimenticare che il presupposto dell’Irap è lo svolgimento di un’attività che sia organizzata in maniera autonoma e la cui base imponibile è rappresentata dal valore della produzione netta. Uno dei principali problemi che si pone nell’ambito di applicazione di tale imposta deriva dal fatto che per quanto riguarda le attività professionali, non si può sempre dimostrare che vi sia un’organizzazione autonoma, in quanto l’assenza di quest’ultima può essere provata anche con la documentazione dei costi sostenuti. L’imposta è dovuta quando si ha a che fare con un contribuente che svolge la propria attività tramite un’organizzazione autonoma, la quale può essere costituita da un capitale, anche non elevato, e dal fattore lavoro: i due fattori devono essere coordinati in maniera tale da creare un valore aggiunto con un minor apporto personale da parte del professionista.

 

La sentenza della Commissione tributaria segue a dichiarazioni molto simili della Cassazione, la quale aveva spiegato nel 2007, con ben tre sentenze, il significato di “autonoma organizzazione” e a un’altra pronuncia del giudice tributario di Bolzano, in merito all’utilizzo di studi professionali nelle attività dei professionisti.