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Corte di cassazione e irap

Continua il dibattito tra Corte di Cassazione, Agenzia delle entrate e professionisti in merito al pagamento dell’irap ed ai confini di esclusione della stessa. In particolare recenti sentenze della Cassazione hanno stabilito l’esonero dall’irap per amministratori e sindaci di società qualora gli stessi non abbiano svolto la loro attività attraverso autonoma organizzazione. Inoltre altre aperture per il non pagamento dell’imposta sono state fatte anche per medici e professionisti del settore sanitario. Tutto questo in attesa che entrino in vigore (a partire dal 2014 ) le disposizioni previste dalla legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013) in materia di esclusione irap per i piccoli professionisti (irap: come ottenere il rimborso)

In ogni caso numerose sentenza, anche piuttosto recenti hanno escluso dal novero dei soggetti assoggettati ad Irap amministratori e sindaci di società che non beneficiano di una autonoma organizzazione. Le sentenze sembrano andare in direzione contraria rispetto a quanto stabilito dall’amministrazione finanziaria visto che la risoluzione n. 78 del 2009 ha stabilito che tali compensi sono assoggettati ad Irap qualora siano percepiti da un dottore commercialista che si avvale di autonoma organizzazione.

In materia di medici di base la Cassazione ha inoltre che nel caso in cui i medici dispongano di strumenti di diagnosi, ancorché costosi, questa non è condizione sufficiente per l’assoggettamento ad Irap visto che tali strumenti rappresentano una condizione necessaria per l’espletamento della professione. Importante anche la sentenza n. 4923/2013 che ha stabilito che sussiste autonoma organizzazione nel caso in cui un medico generico convenzionato SSn corrisponde compensi a terzi per circa 31 mila euro e si avvale del supporto di una segretaria part time.

Differenti pronunce da parte della suprema corte di cassazione anche nel caso in cui si prenda in esame un professionista con obbligo di iscrizione all’albo. In questo caso non sembra essere d’ostacolo il fatto che il titolare sia insostituibile in materia di assoggettamento all’irap per via della autonoma organizzazione.