Home » Imposte » La definizione agevolata estingue liti fiscali e recuperi d’imposta

La definizione agevolata estingue liti fiscali e recuperi d’imposta

L’ordinanza 21719 che la Corte di Cassazione ha provveduto a pubblicare lo scorso 13 ottobre è intervenuta in merito al patteggiamento col fisco: per essere più precisi, è stato messo in luce come la definizione agevolata introdotta dalla legge 289 del 2002 (la Finanziaria 2003) porta all’estinzione di qualsiasi tipo di rimborso, si tratti di liti fiscali o di recuperi d’imposta. In particolare, tale condono esclude la possibilità di recuperare l’Irap anche nel caso in cui il professionista sia aiutato da una sola dattilografa. La pronuncia della Suprema Corte si è resa necessaria a seguito di un avviso di accertamento Irap notificato a una ditta individuale: la Commissione del riesame aveva provveduto ad accogliere l’appello del contribuente, riconoscendo così ad esso il rimborso dell’imposta versata nei cinque anni precedenti.

 

Ma l’intervento della Cassazione ha censurato quest’ultima decisione, soprattutto a causa di due motivi specifici: la violazione dell’articolo 9 della Finanziaria 2003 e la violazione del principio dell’onere della prova, visto che il contribuente doveva provare l’inesistenza di elementi di organizzazione per non essere soggetto all’Irap. In base a ciò la Corte è pervenuta a conclusioni ben precise; anzitutto, la definizione agevolata fa estinguere il giudizio e, inoltre, la presentazione dell’istanza preclude al contribuente ogni rimborso per le annualità di imposta definite in via agevolata. Ma le conclusioni della Cassazione non si sono fermate qui.

 

In effetti, come già accennato, i riferimenti sono andati anche alla parte di sentenza del riesame che riteneva il rimborso Irap spettante anche per l’annualità 2002, non coperta da alcun condono, nel caso di un ausilio per la scritturazione degli atti. In questo caso, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, la quale ha appunto riconosciuto il requisito dell’autonoma organizzazione e il presupposto impositivo, a norma del decreto legislativo 446 del 1997, vale a dire la legge che ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive.