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Irap: lo studio associato è sempre obbligato al versamento

L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive sembra interessare molto la Corte di Cassazione: proviene infatti ancora una volta da Piazza Cavour la pronuncia che ha coinvolto questo tributo, il quale viene delineato in maniera ulteriore. Che cosa ha stabilito la Suprema Corte? In realtà, le sentenze sono due e hanno riguardato da vicino le attività di tipo professionale. La prima ordinanza risale allo scorso 30 maggio, quando i giudici del “Palazzaccio” hanno affermato che gli studi associati sono tenuti al versamento dell’Irap anche nell’ipotesi in cui gli esercizi sono inesistenti e i compensi per i dipendenti sono modesti, più precisamente quando non esiste alcun dato che sostiene un’affermazione del genere. Inoltre, se il contribuente possiede uno studio associato all’interno della propria abitazione e una sola autovettura, allora i presupposti per il pagamento vengono meno.


La sentenza si era resa necessaria alla luce di un ricorso della nostra amministrazione finanziaria. I diretti interessati sono quindi anche i consulenti del lavoro, visto che spetta a loro la difesa dei contribuenti di fronte alle commissioni tributarie in casi come questo, nonostante la verifica dell’autonoma organizzazione non sia affatto un’operazione semplice. Per avere quest’ultimo requisito devono sussistere alcuni elementi specifici: anzitutto, l’impiego di dipendenti e collaboratori, i quali possono svolgere anche una prestazione di tipo occasionale, mentre non ha alcun rilievo il tirocinio.

Inoltre, non bisogna dimenticare nemmeno l’uso dei cosiddetti beni strumentali (per intenderci, quelli che vengono più comunemente definiti come “cespiti”), ma non devono in alcun modo essere superiori ai bisogni minimi dell’esercizio dell’attività. Le motivazioni della sentenza sono piuttosto chiare: la Cassazione ha spiegato che l’autonoma organizzazione di una società non può essere sindacata al momento della legittimità e si verifica quando il contribuente rappresenta il vero e proprio responsabile dell’ente. Quindi, sono da escludere assolutamente gli inserimenti in organizzazioni che possono essere poi collegate ad altre forme di responsabilità.

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