Senza contratto di appalto non si possono dedurre i lavori edili

L’assenza di un contratto di appalto comporta una conseguenza fiscale molto importante per quel che riguarda i lavori edili eseguiti da soggetti terzi (vedi anche Condomini: ultima settimana per la scadenza sugli appalti). In effetti, come è stato stabilito di recente dalla Corte di Cassazione, la deduzione dell’imposta in materia di redditi non viene in alcun modo ammessa se non c’è questo requisito specifico. La pronuncia degli “ermellini” è il risultato del rigetto da parte di una Commissione Tributaria Provinciale di una opposizione presentata da una società per quel che riguarda un avviso di accertamento.

Nessun vantaggio fiscale per le vetture con attrezzature rimovibili

Anche quando una determinata automobile risulta essere omologata, non può essere associata all’”uso ufficio” nell’ipotesi di una attrezzatura non permanente, ma rimovibile: di conseguenza, non si possono applicare tutte le agevolazioni fiscali relative a tale definizione, vale a dire la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto (vedi anche Deducibilità auto aziendale al 20%). Si tratta della sintesi estrema di quanto stabilito a fine marzo dalla Corte di Cassazione con una apposita sentenza.

Anche l’invalidità dal lavoro è soggetta a tassazione

I risarcimenti che vengono messi a disposizione di una persona per una invalidità a carattere temporaneo e che hanno un collegamento stretto al rapporto di lavoro devono essere soggette a un trattamento fiscale ben preciso. In effetti, si sta parlando di indennità che sono imponibili per quel che riguarda le imposte dirette (vedi anche Nessun indennizzo Inail se ci si può recare a lavoro a piedi). Come è stato infatti precisato in maniera chiara da una ordinanza della sezione tributaria della Cassazione, non è possibile escludere tale fattispecie dalla tassazione, visto che non basta che l’erogazione di cui si sta parlando abbia un carattere risarcitorio.

L’Iva nella cessione di una testata giornalistica

La vendita di una qualsiasi testata giornalistica, con i suoi beni mobili e i debiti, è uguale in tutto e per tutto a un trasferimento del marchio: per questo motivo, il tributo di riferimento è l’Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto si sta parlando di una vera e propria prestazione di servizi e non ha alcuna importanza il fatto che questo trasferimento sia avvenuto in maniera congiunta rispetto a quello dell’azienda oppure in modo separato. Quello che conta è che la cessione di cui si sta parlando rimanga soggetta all’Iva, mentre l’azienda all’imposta di registro in valore fisso.

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I cittadini sloveni che devono pagare le tasse in Italia

Secondo i giudici della Cassazione, deve essere soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto il cittadino di nazionalità slovena che gestisce un’attività di noleggio di sci nel nostro paese: in questo caso, infatti, sussiste la stabile organizzazione, ma soprattutto è importante il luogo in cui si eseguono queste prestazioni, vale a dire l’Italia nello specifico. La sentenza si è resa necessaria per risolvere la vicenda relativa a uno sloveno che praticamente era una sorta di “fantasma” per la nostra amministrazione finanziaria, nonostante una attività di intermediazione turistica realizzata nel nostro paese.

La contabilità semplificata e il reato di bancarotta fraudolenta

Circa una settimana fa la Corte di Cassazione ha sentenziato sul reato di bancarotta fraudolenta: quest’ultimo non risulta essere del tipo documentale semplice, ma la fattispecie più grave nell’ipotesi di un soggetto titolare di una ditta individuale che provvede a sopprimere o a occultare il libro giornale e quello degli inventari. Questi ultimi, come è noto, sono due documenti obbligatori per legge, la loro assenza dunque non consente di ricostruire in maniera adeguata e accurata la situazione patrimoniale di una ditta finita in fallimento.

La Cassazione interviene sulle esenzioni della Tosap

A fine ottobre è scaduta la quarta rata della Tosap, ma la Tassa sull’Occupazione degli Spazi e delle Aree Pubbliche fa ancora parlare di sé: in effetti, come ha stabilito la Corte di Cassazione in una sua recente sentenza, quando si va a utilizzare un’area comunale come parcheggio di un circolo ministeriale, con tanto di pagamento dei soci tramite un apposito ticket, allora non è possibile usufruire dell’esenzione fiscale da questa imposta. Basta infatti leggere l’articolo 49 del Decreto legislativo 507 del 1993 (“Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province”) per accorgersi di quali sono le ipotesi concrete relative all’agevolazione.

Il ravvedimento è nullo quando si pagano meno interessi

Il ravvedimento operoso dell’Imposta sul Valore Aggiunto diventa nullo nel momento in cui il contribuente paga meno interessi in termini quantitativi: secondo la Corte di Cassazione, infatti, non si può parlare di buona fede in questo caso, nemmeno tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto coinvolto, così come ha stabilito da tempo lo Statuto del Contribuente. Si tratta, dunque, di una novità assoluta per quel che riguarda tali fattispecie.

La Cassazione si esprime sull’accertamento induttivo dell’Iva

L’accertamento induttivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto, vale a dire quel metodo valido solamente in presenza di determinate circostanze ed eventi, mantiene la sua efficacia anche nel caso in cui i prezzi siano esposti al pubblico e la contabilità dell’azienda coinvolta è regolare dal punto di vista formale. Questo vuol dire che perfino le presunzioni semplici possono essere considerate legittime. Si tratta della sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale risale a meno di una settimana fa.

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Cassazione: la doppia punibilità nelle fatture false

Che lo si voglia o no, l’evasione fiscale occupa in maniera ingombrante le cronache di ogni singola giornata italiana: ne è una chiara testimonianza l’ultima sentenza della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta su un caso che riguardava l’emissione e l’uso di fatture per operazioni fasulle da parte di una stessa persona. In questo caso, i giudici di Piazza Cavour hanno concordato che si ha a che fare con due condotte proprie. Questo vuol dire che non si può far rientrare la fattispecie in quanto previsto dal nono articolo del Decreto legislativo 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), il quale vieta la punibilità doppia. Quest’ultima ha quindi ragione di esistere in situazioni simili a quella appena menzionata.

La Cassazione non perdona alcuni errori fiscali

Errare è umano, ma per la Corte di Cassazione diventa intollerabile se si riferisce a una dichiarazione dei redditi e dipende da una scelta libera del contribuente. È questa, in sintesi, la conclusione a cui sono giunti gli “ermellini” di Piazza Cavour, i quali si sono trovati a giudicare una questione relativa a una società in liquidazione. Quest’ultima, in particolare, aveva provveduto a presentare una dichiarazione apposita per rettificare un dato compilato in maniera erronea: in tal modo, le perdite erano sostanzialmente diverse e andavano addirittura oltre i limiti imposti nel 1994 (l’anno in cui la compilazione stessa era avvenuta) per quel che concerne l’imposizione diretta.

Italia-Svizzera, importante sentenza sulla tassazione dei dividendi

La tassazione dei prodotti finanziari è uno degli ambiti più complessi del nostro paese: se poi si aggiunge anche un altro, pur vicino dal punto di vista geografico come la Svizzera, la comprensione diventa ancora più difficile. Fortunatamente, appena due settimane fa la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso che contempla proprio questi aspetti, con dei dividendi che erano stati distribuiti da una compagna nostrana ma a un cittadino con la residenza nella Confederazione elvetica.