Fisco, nella riforma sei tipi di interpelli

Ci sono sei tipologie di interpelli che riformeranno totalmente il rapporto col Fisco. Con l’approvazione dei due decreti sul contenzioso e sugli interpelli (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156) e sull’internazionalizzazione delle imprese (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147), da poco pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il contribuente sarà vincolato a riconoscere prima di presentare la propria domanda la tipologia di interpello corretta.

I redditi tassabili di un chiaroveggente

 Viene da Trieste un’ulteriore e importante precisazione in senso fiscale: la Commissione Tributaria Regionale della città friulana ha infatti sentenziato come sia legittimo l’operato di un ufficio che recuperi a tassazione i redditi non dichiarati da un contribuente e che sono stati percepiti dall’attività di ministro di un culto religioso non riconosciuto. Il recupero in questione è quello che avviene mediante avvisi di accertamento (vedi anche Clero secolare: circolare dell’Inps sul contributo degli iscritti). Tutto è nato da un processo verbale delle Fiamme Gialle nei confronti di conti correnti intestati a questo contribuente.

Gli aerotaxi e la base imponibile Iva

 La giornata di ieri ha visto protagonista l’Agenzia delle Entrate con una nuova risoluzione di estremo interesse, la numero 111/E: con tale documento, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto aggiungere dei chiarimenti importanti in merito alla determinazione della base imponibile dell’Imposta sul Valore Aggiunto per quel che riguarda il trasporto di passeggeri tramite aerotaxi. Si tratta, infatti, di un servizio piuttosto diffuso tra le varie compagnie aeree. L’argomento non è proprio nuovo di zecca, in quanto circa sei mesi fa si è discusso in più di una occasione dell’imposta su aeromobili e aerotaxi.

Riallineamento dei valori contabili e fiscali: come sanare gli errori

 Può anche accadere, nel momento in cui si provvede al riallineamento dei valori contabili e fiscali, che il contribuente coinvolto commetta degli errori di calcolo: come è possibile correggerli? È sufficiente una semplice dichiarazione integrativa? Quest’ultima viene consentita dall’articolo due (comma 8-bis) del Dpr 322 del 1998 (“Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”).

Le mostre culturali e l’imponibilità Iva

 L’Imposta sul Valore Aggiunto fa davvero sbizzarrire i contribuenti per quel che riguarda le domande, i dubbi e le perplessità: ad esempio, ci si può chiedere se esistono o meno anche delle mostre a forte caratterizzazione culturale che non sono imponibili ai fini del tributo in questione. La risposta è presto detta e ovviamente per ottenerla bisogna far riferimento al cosiddetto “Decreto Iva”, il Dpr 633 del 1972. Secondo quanto previsto dal ventiduesimo numero del decimo articolo (vale a dire quello che elenca le operazioni che sono esenti dall’imposta), possono essere ricomprese nel novero delle “privilegiate” solamente quelle mostre a carattere culturale e sociale che siano in grado di dimostrare dei requisiti ben precisi.

Il nuovo software per l’imposta sulle assicurazioni

 Il modello fiscale per denunciare l’imposta sulle assicurazioni è stato approvato da ben due mesi, visto che questo via libera risale addirittura allo scorso 29 dicembre: a completare il quadro, ora, ci ha pensato la nostra amministrazione finanziaria, la quale ha reso disponibile sul proprio sito internet l’apposito software da sfruttare per compilare i dati in questione, senza dimenticare ovviamente il loro successivo controllo e invio. Il prodotto, poi, si riferisce all’anno attualmente in corso. Il debutto ufficiale avverrà grazie alle società che hanno sede nel territorio dell’Unione Europea, le quali avranno tempo fino al prossimo 29 febbraio per inviare e comunicare tutte quelle informazioni che si riferiscono allo scorso mese di gennaio.

Italia-Svizzera, importante sentenza sulla tassazione dei dividendi

 La tassazione dei prodotti finanziari è uno degli ambiti più complessi del nostro paese: se poi si aggiunge anche un altro, pur vicino dal punto di vista geografico come la Svizzera, la comprensione diventa ancora più difficile. Fortunatamente, appena due settimane fa la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso che contempla proprio questi aspetti, con dei dividendi che erano stati distribuiti da una compagna nostrana ma a un cittadino con la residenza nella Confederazione elvetica.

Imposta sulle donazioni: aliquote ed esoneri

 L’imposta sulle donazioni colpisce tutti i trasferimenti di beni che vengono a crearsi per cause di morte o perché semplicemente si decide di procedere con una donazione tra vivi; oltre ad avere ad oggetto beni materiali tali trasferimenti possono riguardare anche diritti (per esempio il diritto di abitazione, il diritto di superficie, etc…). L’imposta si applica a tutti i beni o diritti oggetto di trasferimento se la persona che dona (o il defunto) risulta residente nel territorio italiano, se invece è residente all’estero, l’imposta si applica solamente ai beni che si trovano all’interno dello stato italiano. In riferimento al soggetto e al bene che andiamo a donare potremo avere diversi tipi di donazioni, di seguito l’elenco.

La Corte di Giustizia Ue interviene sulla exit tax

 Si era parlato già diversi giorni fa di exit tax, in merito alla imposizione fiscale relativa alle società che trasferiscono la loro sede all’estero: ora c’è un nuovo tassello da aggiungere a questo argomento, vale a dire la sentenza dello scorso 29 novembre della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha stabilito in maniera perentoria che questa tassazione diventa legittima per quel che concerne lo stato di appartenenza. Il riferimento, ovviamente, deve andare alla libertà che vige in merito allo stabilimento delle legislazioni di ogni paese, oltre alla tassazione delle plusvalenze che vengono a maturare in questo caso. Ciò detto, non bisogna però dimenticare che la riscossione fiscale necessita di subire un differimento quando la compagnia in questione è emigrante e va a realizzare la sua plusvalenza.

Trasferimenti immobiliari: i compensi dovuti ai notai

 Uno dei principali adempimenti per i quali ci si rivolge ai notai è il trasferimento di un immobile e il relativo contratto di mutuo: quanto può venire a costare una prestazione simile, vale a dire gli onorari che spettano alla categoria in questione? Per quantificare in modo corretto le tariffe occorre fare riferimento anche a quei compensi che sono previsti dalle voci della tariffa stessa. Quando si verifica un trasferimento simile, bisogna considerare altre fattispecie, come ad esempio il rilascio delle copie degli atti, il ricevimento dell’atto in studio oppure senza le spese di spostamento e le indagini storiche ipotecarie e catastali che vengono condotte in questo caso. Detto ciò, si deve aggiungere che l’onorario del notaio è piuttosto variabile, ma ricomprende sempre un valore non inferiore al minimo e non superiore al massimo delle tariffe ministeriali attualmente in vigore.

Irap, l’esclusione degli agenti di commercio

 L’Irap non è una tassa che compete agli agenti di commercio del nostro paese: la constatazione deriva da una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, più precisamente la numero 19329 che è stata depositata proprio nei giorni scorsi e che ha messo in luce l’attività essenzialmente imprenditoriale dei soggetti in questione. Per quale motivo si è resa necessaria una sentenza del genere? La questione era sorta dopo che una Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il rifiuto della nostra amministrazione finanziaria in merito a un rimborso per l’imposta regionale in questione, nello specifico quella versata nel triennio compreso tra il 1998 e il 2000. Il contrasto era piuttosto evidente, anche se invece la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva invece dato ragione al contribuente privato, spiegando questa scelta col fatto che l’organizzazione non rappresenta un elemento connaturale dell’attività professionale, diversamente da quanto avviene per l’impresa.

Iva, scatta da oggi l’aumento di aliquota al 21%

 La giornata odierna è a dir poco campale dal punto di vista tributario: la tanto discussa e tormentata manovra finanziaria comincia già a produrre i suoi primi effetti e il primo in assoluto sarà quello relativo all’aumento dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Da oggi, infatti, l’aliquota fiscale in questione non sarà più pari al 20% bensì al 21%, un provvedimento che avrà dunque un’applicazione immediata. Le altre due aliquote di riferimento, vale a dire quella del 4% e quella del 10%, restano, anche se solo per il momento, intatte. Non c’è pericolo che si crei qualche situazione ambigua e confusa? Il principio che è valido in tal senso prevede che, nell’ipotesi di consegne commerciali che recano la data del 17 settembre, allora l’aliquota rimane quella del 20%. Il punto percentuale aggiuntivo, invece, sarà valido per quelle fatture che saranno emesse a partire da oggi: c’è stato tempo per adeguarsi e ora bisognerà soprattutto abituarsi ai tariffari nuovi di zecca dei beni e delle principali prestazioni, nonostante molte associazioni dei consumatori si siano scagliate contro il provvedimento.

I nuovi scaglioni Irpef per il 2012

 La manovra finanziaria di questa estate è anche e soprattutto improntata al settore tributario: per il nostro paese si prospetta una riforma piuttosto corposa, in parte per quel che concerne le aliquote dell’Irpef. Che cosa accadrà di preciso? Nel dettaglio, come prevede lo schema fiscale voluto dallo stesso ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, gli scaglioni scenderanno di numero e diventeranno soltanto tre invece che cinque, in modo da introdurre delle percentuali ben precise. Il primo scaglione sarà quindi quello che prevede il 20% del reddito imponibile e poi si salirà ulteriormente, fino al 30% e al 40% per i successivi due.