La Consulta boccia le leggi regionali sostanziali inerenti l’Irap

La Corte Costituzionale è intervenuta in merito alle leggi regionali che contengono delle disposizioni di tipo sostanziale e che si riferiscono all’Irap: la sentenza numero 216 di due giorni fa, in proposito, ha ribadito che leggi di questo tipo devono essere considerate illegittime dal punto di vista costituzionale. Per essere più precisi, l’intervento della Consulta è giunto a seguito del ricorso messo in atto dall’amministrazione statale per quel che concerneva appunto la legittimità della legge della Regione Piemonte numero 12 del 2008 (si tratta sostanzialmente della Legge finanziaria per il 2008). Come viene precisato nella sentenza, quando si va determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive, si devono escludere tutti quei contributi della regione che sono stati erogati in riferimento al piano casa regionale cosiddetto “10.000 alloggi per il 2012”: c’è da ricordare che questo piano è stato approvato con una delibera del Consiglio Regionale del 2006.

 

Il meccanismo del “prezzo-valore” è operativo anche con errori di calcolo

L’Agenzia delle Entrate, tramite la pubblicazione della risoluzione 176/E, è intervenuta nel merito dell’applicazione del cosiddetto meccanismo del “prezzo-valore”: in sintesi, secondo tale documento, il fatto che un determinato valore catastale sia inferiore rispetto a quello che deriva dall’applicazione dei coefficienti di legge non rappresenta un fattore di blocco per l’operatività del meccanismo stesso. Dunque, l’utilizzo di coefficienti catastali più bassi non porta all’accertamento sulla base del valore immobiliare venale. L’Agenzia è intervenuta a tal proposito in seguito a un interpello presentato da un notaio; la situazione che riguardava tale soggetto si riassumeva nel fatto che nell’ambito dell’acquisto di un immobile abitativo, con opzione per l’applicazione del “prezzo-valore”, si era provveduto a indicare un valore di catasto più basso rispetto alla corretta applicazione dei coefficienti derivanti dalla legge.

 

L’Ue indaga sulla disciplina italiana relativa alle cessioni di immobili

La Commissione Europea ha espressamente richiesto alle autorità italiane delle modifiche da apportare a quella parte della legislazione Iva che disciplina le cessioni e le pertinenze relative agli immobili. La parte a cui si riferisce l’Unione Europea riguarda la possibilità di quantificare la base imponibile di tali cessioni sulla base del loro valore normale, a prescindere da prove di frode o evasione fiscale: questa normativa, infatti, risulterebbe troppo sproporzionata nei confronti dei contribuenti, dato che la prova dell’evasione deve essere portata dagli organi preposti al controllo e non riversata sul contribuente. Qual è dunque la norma contestata da Bruxelles? Si tratta del decreto 223/2006, il quale ha riconosciuto all’amministrazione fiscale il potere di apportare rettifiche alla dichiarazione Iva, presumendo che la base imponibile per la cessione degli immobili sia rappresentata dal loro valore normale.

 

Come si applica l’Iva su libri e giornali

Per quanto riguarda i giornali quotidiani, i libri ed i periodici esiste un regime particolare di pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto: l’Iva viene infatti pagata in base alla copie che sono state consegnate e spedite, anche se a titolo gratuito, e diminuite di una percentuale a titolo di forfetizzazione della resa. Quest’ultima non è invece possibile per quel che riguarda la vendita di quei giornali e periodici che presentano un contenuto pornografico, i cataloghi e quei libri e quotidiani che svolgono il ruolo di supporto integrativo. La forfetizzazione della resa che abbiamo citato sopra può consistere in due precise percentuali: il 70% in relazione ai libri e l’80% per i quotidiani ed i periodici. Il momento in cui viene applicata l’imposta è quello che corrisponde alla consegna o alla spedizione del bene. In questi casi è anche possibile la cosiddetta “resa effettiva”, un’opzione da esercitare per ogni testata o titolo o limitatamente ad un singolo numero della pubblicazione.