Home » Imponibile » La Consulta boccia le leggi regionali sostanziali inerenti l’Irap

La Consulta boccia le leggi regionali sostanziali inerenti l’Irap

La Corte Costituzionale è intervenuta in merito alle leggi regionali che contengono delle disposizioni di tipo sostanziale e che si riferiscono all’Irap: la sentenza numero 216 di due giorni fa, in proposito, ha ribadito che leggi di questo tipo devono essere considerate illegittime dal punto di vista costituzionale. Per essere più precisi, l’intervento della Consulta è giunto a seguito del ricorso messo in atto dall’amministrazione statale per quel che concerneva appunto la legittimità della legge della Regione Piemonte numero 12 del 2008 (si tratta sostanzialmente della Legge finanziaria per il 2008). Come viene precisato nella sentenza, quando si va determinare la base imponibile per il calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive, si devono escludere tutti quei contributi della regione che sono stati erogati in riferimento al piano casa regionale cosiddetto “10.000 alloggi per il 2012”: c’è da ricordare che questo piano è stato approvato con una delibera del Consiglio Regionale del 2006.

 


Il ricorso è stato promosso in quanto la disposizione in esame comportava la modifica della disciplina sostanziale dell’Irap, visto che attraverso di essa si provvedeva a introdurre un’altra ipotesi di deduzione rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, vale a dire il decreto legislativo 446 del 1997 (“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e detrazioni Irpef e riordino dei tributi locali”). La Corte Costituzionale ha ovviamente motivato la sua decisione di illegittimità: come si legge nella sentenza, infatti, l’Irap rappresenta un’imposta che ricade nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e il fatto che essa venga destinata in gran parte alle regioni non significa che sia un “tributo proprio” della stessa regione.

 

Pertanto, l’imposta è riservata esclusivamente alla legge statale e l’intervento da parte di un legislatore regionale può essere ammesso solo nei termini che ha stabilito lo Stato stesso. Inoltre, è proprio il decreto 446 del 1997 a vietare alla legge regionale di modificare la base imponibile del tributo.