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Cassazione: la doppia punibilità nelle fatture false

Che lo si voglia o no, l’evasione fiscale occupa in maniera ingombrante le cronache di ogni singola giornata italiana: ne è una chiara testimonianza l’ultima sentenza della Corte di Cassazione, la quale è intervenuta su un caso che riguardava l’emissione e l’uso di fatture per operazioni fasulle da parte di una stessa persona. In questo caso, i giudici di Piazza Cavour hanno concordato che si ha a che fare con due condotte proprie. Questo vuol dire che non si può far rientrare la fattispecie in quanto previsto dal nono articolo del Decreto legislativo 74 del 2000 (“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”), il quale vieta la punibilità doppia. Quest’ultima ha quindi ragione di esistere in situazioni simili a quella appena menzionata.

LA CASSAZIONE INTERVIENE SUI REATI RELATIVI ALLE FATTURE FALSE
Che cosa è successo esattamente? In pratica, l’amministratore di una società è stato protagonista di una frode fiscale piuttosto sofisticata, operando appunto nel suo ruolo, ma anche come soggetto giuridico atto a emettere fatture false. Il già citato articolo aveva però scongiurato la condanna per entrambi i reati, come era accaduto appunto nella imputazione originaria. La Procura della Repubblica, però, non si è affatto trovata d’accordo con queste decisioni e da questo punto è nato il ricorso agli “ermellini”.

EVASIONE FISCALE PER 1,75 MILIONI DI EURO

Il motivo del ricorso all’ultimo grado di giudizio è rinvenibile nell’errata interpretazione della norma. La Cassazione ha riconosciuto proprio che il soggetto che in un primo momento emette la fattura e poi la sfrutta per delle operazioni fasulle può essere punito per i due reati, visto che l’articolo 9 parla espressamente di “concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”. Questa norma, in particolare, non ha una portata generale, ma ha lo scopo di scongiurare che per una medesima condotta una persona sia punita in due occasioni, nulla di più e nulla di meno.