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Acquisti elevati e basse vendite: per la Cassazione è un indizio di evasione

L’ordinanza numero 14375 che la Corte di Cassazione ha provveduto a depositare circa una settimana fa è intervenuta per spiegare quali tipi di indizi possono essere addotti per parlare di una vera e propria evasione fiscale: in particolare la Corte, ritenendo ammissibile il ricorso al metodo induttivo per accertare l’imposta dovuta dell’Iva, ha spiegato che può bastare anche un solo, ma grave, indizio, ovvero la concomitanza di molte fatture di acquisto e di poche fatture di vendita. La sentenza della Corte si è resa necessaria dopo la richiesta di chiarimenti circa il caso di una società; quest’ultima, infatti, aveva la particolarità di registrare fin troppi acquisti, senza che corrispondesse, dall’altro lato, una stessa quota di vendite. Questo fattore aveva fatto sì, nel caso in questione, che l’ufficio Iva avesse provveduto all’accertamento dell’imposta e al recupero a tassazione, motivando il suo comportamento con l’ipotesi che una conduzione dell’impresa di questo tipo equivalesse a una forte presenza di evasione dall’Iva.

 

Visto che la società era riuscita a vincere il ricorso sia alla Commissione tributaria della Provincia competente, sia alla Commissione regionale, l’Agenzia delle Entrate ha dovuto far ricorso alla Corte di Cassazione. Come spiegato in precedenza, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia, smentendo i dettami delle altre sentenze (le quali, peraltro, parlavano solamente di una “non condivisione”). La sproporzione tra acquisti e vendite, in particolare, ha convinto i giudici riguardo al fatto che questa casistica equivale a una gravissima e univoca presunzione di vendita senza fattura, quindi un’accertata e chiara evasione fiscale dall’Iva.

 

In tal modo è stato anche possibile dare il via libera al ricorso legittimo all’accertamento induttivo dell’imposta: in tale caso, l’ufficio procede anche per presunzioni semplici a determinare l’imponibile e l’aliquota applicabile in base alle notizie a sua disposizione. Quindi, è consentita la sola detrazione dei versamenti fatti e delle imposte a credito risultanti dalle liquidazioni periodiche.

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