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Cassazione: nessun vincolo dalle circolari del Fisco

L’ultima sentenza dal forte carattere fiscale che è stata emessa dalla Corte di Cassazione risale a quattro giorni fa: si tratta, nello specifico, dell’ordinanza 6056, la quale ha chiarito il reale valore delle circolari e risoluzioni che periodicamente la nostra amministrazione finanziaria è abituata a rendere pubbliche. Ebbene, questi documenti, in base a quanto deciso dalla stessa Suprema Corte, non sono in alcun modo vincolanti per i contribuenti interessati, anzi non rappresentano nemmeno delle fonti o diritti a cui fare riferimento, tanto che nell’ipotesi di un soggetto che si è conformato all’interpretazione di una circolare che poi è stata modificata, allora si deve scongiurare la sanzione, dato che in caso opposto si andrebbe contro il principio di tutela dell’affidamento. La pronuncia è dunque molto chiara e bisognerà tenerne conto in futuro. Quali scenari si possono prevedere?


Ad esempio, quando un contribuente, confortato dai chiarimenti che potevano essere contenuti all’interno di una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, aveva la possibilità di ritenere di sua spettanza i crediti di imposta relativi all’assunzione di un determinato lavoratore dipendente; soltanto in un periodo successivo interveniva la circolare e pertanto si andava a modificare l’orientamento del Fisco. La sentenza della Cassazione si è resa necessaria dopo un giudizio di merito, il quale andava incontro alle richieste di un contribuente, il cui atteggiamento era stato ritenuto giusto e corretto perché uniformato a quanto previsto da una risoluzione fiscale.

Le stesse Entrate, comunque, avevano già affermato che i loro interventi non potevano avere una portata così ampia, da prendere dunque come oro colato. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto in maniera piena, stabilendo appunto che le circolari non sono affatto fonti di diritti o di obblighi; la contestazione più importante, tra l’altro, è stata quella in base a cui il giudizio di appello aveva ritenuto in modo erroneo che al contribuente spettasse un beneficio relativo a un documento successivamente modificato nel contenuto.