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Cassazione: nulla la notifica al vecchio domicilio fiscale

Un’altra sentenza della Cassazione ha chiarito nuovi aspetti del settore fiscale: la pronuncia in questione, la quale risale a quattro giorni fa, ha messo in luce come la notifica di un avviso tributario a quel contribuente che ha cambiato residenza non ha alcuna validità. Dunque, nel braccio di ferro tra la nostra amministrazione finanziaria e il soggetto coinvolto, l’ha spuntata quest’ultimo, visto che le stesse Entrate erano state protagoniste di una notifica presso il vecchio domicilio fiscale. L’assenza di validità, inoltre, dipende essenzialmente dal fatto che la variazione di domicilio era divenuta efficace nel periodo precedente all’entrata in vigore della riforma Bersani.

Quest’ultima risale ad almeno cinque anni fa, ma bisogna prendere come riferimento normativo anche il Dpr 600 del 1973 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento fiscale”), il cui articolo 60 prevedeva espressamente che le varie modifiche come quella in questione e che non hanno alcuna risultanza per quel che concerne la dichiarazione annuale, cominciano a produrre i loro effetti a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione anagrafica; ebbene, da diverso tempo questa disposizione è stata ritenuta incostituzionale, quindi l’effetto stesso diventa praticamente immediato. I trenta giorni fissati dalla riforma dell’attuale segretario del Partito Democratico non si possono invece applicare in maniera retroattiva e contempla esclusivamente le notifiche che sono state realizzate dopo l’entrata in vigore del testo.

Un’altra sentenza dei giudici di Piazza Cavour e del medesimo giorno, inoltre, ha chiarito un altro aspetto: in effetti, la notifica degli atti che viene realizzata nei pressi della filiale di una società non prevede che il plico sia consegnato alla sede legale e nemmeno che la ricezione spetti all’amministratore. Il fatto che si opti per la sede effettiva di una persona giuridica piuttosto che su quella legale non comporta grandi distinzioni di sorta, ricordando che questa equiparazione vale anche di fronte ai soggetti terzi.