Home » Imposte » L’accertamento viziato viene sanato dalla collaborazione del contribuente

L’accertamento viziato viene sanato dalla collaborazione del contribuente

Per accertamento viziato si intende quell’accertamento fiscale in cui si riscontrano irregolarità di procedura: un’importante sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione dello scorso mese di luglio (per la precisione si tratta della sentenza 17210) ha chiarito che una situazione di questo tipo può essere sanata nel caso in cui il soggetto controllato dimostri, anche implicitamente, di voler collaborare con l’ufficio per mettere in chiaro la propria posizione tributaria. La precisazione da parte della sentenza è giunta a seguito di una specifica vicenda: in effetti, un contribuente aveva impugnato di fronte alla Commissione tributaria provinciale due avvisi di accertamento con cui si effettuava la richiesta di maggiori importi a titolo di Iciap (l’Imposta Comunale per l’esercizio di Imprese, Arti o Professioni) per specifiche annualità, in quanto non si era ottemperato alle prescrizioni procedurali imposte dalla legge. La Commissione e i giudici tributari di primo grado avevano accolto il ricorso di questo soggetto, rendendo nulli, pertanto, gli avvisi contestati.

 

L’Amministrazione finanziaria ha quindi presentato il proprio ricorso contro tali pronunce di fronte alla Cassazione, spiegando come fosse stata violata l’applicazione delle norme. L’errore, in questo caso, sarebbe stato quello di non aver considerato che la disposizione oggetto della controversia non poneva nessun tipo di obbligo nei confronti della stessa amministrazione, riconoscendogli solamente delle facoltà. La sentenza sopracitata della Suprema Corte ha dato ragione a quest’ultimo punto di vista; in effetti, l’accertamento viziato da irregolarità procedurali rimane valido se il soggetto provvede a manifestare l’intenzione di collaborare con l’ufficio procedente.

 

L’Amministrazione, tra l’altro, può richiedere al contribuente di esibire atti o documenti e, in caso di difetto di risposta, si può provvedere a un’ispezione presso l’immobile del soggetto che è sottoposto alla verifica (si tratta del principio di leale collaborazione). La pronuncia della Cassazione assume rilievo soprattutto perché è riuscita a risolvere il dibattito dottrinale e della giurisprudenza circa questo tipo di attività di accertamento.