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La Corte Costituzionale inquadra la Tia come tributo

La sentenza 238 del 2009 pubblicata dalla Corte Costituzionale si è rivelata molto importante per chiarire alcune fondamentali questioni dal punto di vista tributario. In effetti, si è anzitutto venuti a capo della complicata vicenda legata all’inquadramento giuridico della Tia, la Tariffa di igiene ambientale introdotta dodici anni fa dal cosiddetto “Decreto Ronchi” (per la precisione si tratta del D.lgs 22/1997); sostanzialmente, dalla sentenza della Consulta emerge come la tariffa in questione abbia una vera e propria natura tributaria. Ci troviamo di fronte a una conclusione essenziale per quel che concerne questa tassa, la quale, progettata per sostituire la vecchia Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), ha invece avuto un cammino travagliato, tanto che al giorno d’oggi solamente 1.200 comuni in Italia hanno effettuato il passaggio. Cosa c’era che non andava con la Tia? Pur presentando elementi di continuità con la Tarsu, la Tariffa di igiene ambientale aveva anche novità che spingevano ad optare per la sua natura privatistica.

 

Dottrina e giurisprudenza si sono sempre divise in proposito, ma una soluzione definitiva è ora arrivata con la Corte Costituzionale, a spazzare via qualsiasi tipo di dubbio ancora esistente. Anzitutto, la Corte si è pronunciata circa la legittimità costituzionale dell’articolo 2 comma 2 del decreto 546/92, il quale devolveva alle Commissioni Tributarie la competenza a decidere sullo smaltimento dei rifiuti urbani. Con questa sentenza, qualsiasi disputa sulla competenza del giudice che deve decidere in materia non ha più ragione di esistere.

 

Infatti, qualsiasi questione che riguarda la Tia è adesso devoluta alla giurisdizione tributaria, e segue lo specifico rito della stessa giurisdizione, vale a dire che esiste un termine decadenziale per la presentazione del ricorso, si devono specificare le diverse tipologie di atti impugnabili e va chiarito anche il regime delle prove. Quindi, le bollette inviate dai gestori dello smaltimento dei rifiuti non saranno più fatture, ma rappresentaranno un atto di accertamento e di liquidazione di un tributo.

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