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Tia: secondo la Corte dei Conti non va soggetta ad Iva

Francamente si sente ancora il bisogno di un chiarimento preciso e dettagliato in merito alle considerazioni da fare sulla Tia, la Tariffa di Igiene Ambientale; si tratta, nello specifico, del sistema di finanziamento adottato dai comuni italiani per gestire i rifiuti e sostituire in maniera progressiva la Tarsu. Ebbene, mentre il dipartimento delle Finanze si è mostrato convinto a più riprese circa la necessità dell’Iva in questo senso, la Corte dei Conti si è invece espressa in modo contrario, linea di pensiero che è emersa soprattutto da un recente parere della sezione piemontese. Secondo l’organo statale, infatti, la tariffa deve essere considerata alla stregua di una entrata tributaria e per tale motivo l’Imposta sul Valore Aggiunto non ha ragione di esistere; in particolare, sarebbero elementi come il prelievo, l’assenza di sinallagma tra le parti e il collegamento ai presupposti economicamente rilevanti a inquadrare la Tia come tributo, mentre la Corte ha escluso qualsiasi rilevanza per quel che concerne la definizione introdotta dal Codice dell’ambiente.


Il parere in questione, tra l’altro, è andato oltre, specificando in maniera analitica quali possono essere le conseguenze analitiche del tributo stesso: uno degli aspetti rilevanti è senza dubbio la determinazione fiscale, la quale deve essere posta in essere non dal gestore, bensì dal comune, mentre rimane valido l’obbligo dell’iscrizione a bilancio della Tia nel titolo relativo alle entrate tributarie. Il regolamento del comune assume dunque un’importanza fondamentale, visto che è l’unico in grado di colmare le mancanze delle leggi in merito.

Comunque, vi sono anche dei testi da prendere a riferimento, tra cui, in primis, il testo unico sulle entrate locali che può essere estrapolato dalla finanziaria del 2007. Infine, la Corte si è soffermata sulle sanzioni pecuniarie: a tal proposito la Tia dovrebbe essere spalleggiata da una norma primaria, ancora mancante, una previsione dell’applicazione della sanzione del 30% e del pagamento di una somma compresa tra i 25 e i 500 euro per le altre violazioni.