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Nessun indennizzo Inail se ci si può recare a lavoro a piedi

La rendita da infortunio in itinere dell’Inail non può essere concesso dallo stesso ente previdenziale nel caso in cui il dipendente abbia la possibilità di recarsi al lavoro con i mezzi pubblici o a piedi. Si tratta di una importante sentenza che la Corte di Cassazione ha reso nota nel corso della giornata di ieri. In pratica, i giudici di Piazza Cavour non hanno voluto riconoscere a un lavoratore questo indennizzo, dato che poteva coprire la distanza da casa al luogo di lavoro in maniera più semplice rispetto alla moto. In effetti, il soggetto in questione era rimasto vittima di un incidente motociclistico nel 1997 proprio mentre stava andando a lavorare.

L’uomo, poi, aveva voluto coinvolgere l’Inail, chiedendo espressamente la rendita da infortunio citata in precedenza, motivando il tutto col fatto che l’evento era accaduto proprio nel tragitto abitazione-ufficio (vedi anche L’Inail fa chiarezza sulla prescrizione delle rendite). Volendo essere ancora più precisi, il tragitto in questione era pari ad appena due chilometri, ma il dipendente era solito coprirlo in moto per poter essere in sede alle sette di mattina e in maniera puntuale, cosa impossibile con i mezzi pubblici, visto che il primo di questi ultimi partiva venti minuti dopo.

Quattro anni fa, la Corte di Appello ha respinto la richiesta, sottolineando come non si potesse arrivare alle stesse conclusioni dell’uomo dopo aver esaminato il prospetto degli orari degli autobus. Gli “ermellini”, inoltre, hanno stabilito che i due chilometri potevano pur sempre essere percorsi a piedi: di conseguenza, si è venuto a configurare il cosiddetto “rischio elettivo”, vale a dire quello che si verifica quando il lavoratore fa una scelta arbitraria di questo tipo. D’altronde, il soggetto infortunato aveva scelto la moto e questa decisione non è stata ritenuta dello spessore sociale tale da giustificare un intervento di tipo solidaristico. L’indennizzo non è stato quindi riconosciuto nemmeno dalla Corte di Cassazione.