La cessione del marchio e il riacquisto sovrapprezzo sono elusivi

Elusione fiscale: un contribuente realizza un negozio giuridico solamente per pagare meno tasse (vedi anche I contratti che eludono il Fisco possono essere riqualificati). È questa la definizione tipica che si dà di tale fenomeno, ma ci si può avvalere anche delle varie sentenze in ambito giuridico. Una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione, ad esempio, è molto utile, in quanto ha stabilito che l’operazione con cui una società cede il proprio marchio per riacquistarlo immediatamente dopo a un prezzo maggiore è considerata elusiva.

Senza contratto di appalto non si possono dedurre i lavori edili

L’assenza di un contratto di appalto comporta una conseguenza fiscale molto importante per quel che riguarda i lavori edili eseguiti da soggetti terzi (vedi anche Condomini: ultima settimana per la scadenza sugli appalti). In effetti, come è stato stabilito di recente dalla Corte di Cassazione, la deduzione dell’imposta in materia di redditi non viene in alcun modo ammessa se non c’è questo requisito specifico. La pronuncia degli “ermellini” è il risultato del rigetto da parte di una Commissione Tributaria Provinciale di una opposizione presentata da una società per quel che riguarda un avviso di accertamento.

La deducibilità delle spese per i familiari portatori di handicap

Il caso dei familiari portatori di handicap va esaminato nel dettaglio per quel che concerne tutti gli aspetti fiscali e tributari: come previsto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir, più precisamente il primo comma dell’articolo 10), tutte le spese mediche e quelle per l’assistenza specifica nelle ipotesi di invalidità grave e permanente oppure di menomazione sono deducibili ai fini Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche). Nello specifico, si fa riferimento a quanto viene sborsato dai soggetti portatori di handicap che sono indicati dalla Legge 104 del 1992 (“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Oneri deducibili nel modello 730

Il modello 730 può essere compilato dal contribuente che ha la possibilità di dichiarare i propri redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente, fondiari, di capitale, ma anche i redditi di lavoro autonomo laddove non sia richiesta l’apertura di partita IVA. Si tratta di un modello semplice da compilare, che ogni contribuente può fare da solo perchè non richiede calcoli eccessivamente complicati e soprattutto garantisce, tramite il proprio sostituto d’imposta, il rimborso immediato degli eventuali crediti spettanti. Solitamente questo credito viene erogato nello stipendio di luglio o con la pensione di agosto.

Le deduzioni Irpef e Ires introdotte dal Decreto Monti

Tutti quei conferimenti che vengono posti in essere dai soci per aumentare il patrimonio aziendale possono essere dedotti dal reddito imponibile ai fini della tassazione diretta (in questo caso sono ricomprese l’Irpef e l’Ires): la previsione è inclusa nel primo articolo del Decreto “Salva Italia”, la manovra finanziaria appena varata dal governo Monti, con l’obiettivo di agevolare il finanziamento delle società attraverso il capitale proprio. L’aliquota che è stata fissata è pari al 3% della variazione al rialzo del capitale proprio. L’intero provvedimento, inoltre, va sotto il nome di aiuto alla crescita economica (sarà conosciuto anche con l’acronimo Ace).

La deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione

La deducibilità fiscale non riguarda da vicino le spese che vengono effettuate in relazione alla pubblicità, alla sponsorizzazione e alla propaganda tra due società clienti: la casistica è diventata di opinione pubblica a seguito dell’intervento della Corte di Cassazione, la quale ha dovuto esprimere il proprio parere in merito a una impresa che era appunto cliente dell’altra. La motivazione è presto detta. In effetti, secondo i giudici di Piazza Cavour, in questo caso viene a mancare del tutto l’inerenza aziendale, elemento che deve essere in ogni caso provato dal contribuente che è interessato direttamente a questa deduzione di spesa per quel che concerne il proprio reddito. La sentenza in questione, tra l’altro, risale ad appena tre giorni fa.

Cassazione: le penali dei contratti aziendali sono deducibili

Può accadere spesso, quando si ha a che fare con un contratto aziendale, che siano previste delle penalità al suo interno per quel che concerne le consegne effettuate in ritardo: ebbene, questa casistica va affrontata in maniera attenta e minuziosa anche dal punto di vista fiscale, visto che proprio queste penali, in base a una recente sentenza della Corte di Cassazione, beneficiano della deducibilità tributaria. Come si è arrivati di preciso a questa pronuncia? Il giudizio in questione si basa essenzialmente sul fatto che le stesse penalità si riferiscono ad attività che riguardano da vicino l’azienda e di conseguenza sono anche deducibili. Mettendo un po’ d’ordine in questa disciplina, c’è da dire che la sentenza dei giudici di Piazza Cavour risale allo scorso 27 settembre (si tratta, per la precisione, della sentenza numero 19702).

Manovra estiva: le deduzioni per trafori e autostrade

Una distinzione che è opportuno fare in termini tributari è quella tra le piccole imprese e le grandi aziende che gestiscono trafori e autostrade come beni in concessione: in effetti, come si evince anche da un’attenta lettura della manovra estiva, vi sono moltissimi operatori locali di non grandi dimensioni che sono in grado di gestire i beni pubblici con varie concessioni appunto. I tipici esempi sono offerti dagli impianti sportivi comunali, ma in questo caso bisogna cercare di risolvere i non pochi problemi che si pongono dal punto di vista contabile. Anzitutto, bisogna ricordare che i beni coinvolti in queste specifiche operazioni devono poi essere obbligatoriamente restituiti a quell’ente che li ha concessi, mentre vi sono le proprietà industriali che possono rimanere ai concessionari in tutta tranquillità. Le perplessità rimangono proprio per quel che concerne la restituzione a cui abbiamo appena fatto riferimento.

Stabilimenti balneari: l’Ici non vale su tutte le aree in concessione

La Corte di Cassazione torna a far sentire chiara e forte la propria voce in ambito fiscale: Piazza Cavour è infatti intervenuta in merito al trattamento tributario che deve essere riservato agli edifici e agli immobili che sorgono in delle aree poste in concessione, più specificamente gli stabilimenti balneari. In effetti, spesso le costruzioni che sorgono all’interno di questi ultimi e su un’area demaniale appunto in concessione non subiscono alcun tipo di assoggettamento all’Imposta Comunale sugli Immobili (Ici). Come bisogna comportarsi allora? Anzitutto, bisogna ricordare che l’edificazione su queste aree demaniali è una delle fattispecie che comporta come conseguenza un diritto di natura reale.