Detrazioni e deduzioni fiscali: una giungla da semplificare

Quante sono, in base alla vigente normativa fiscale, le deduzioni e le detrazioni fiscali ammesse e concesse dal Fisco? Ebbene, sono veramente tante, al punto che al riguardo Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, ritiene che questa giungla di detrazioni e di deduzioni fiscali debba essere oggetto di una semplificazione. La questione è di scottante attualità visto che nei prossimi mesi l’attuale Governo in carica, stando alle promesse, dovrebbe mettere mano alla riforma fiscale. La coperta, non lo si scopre di certo oggi, è corta, ragion per cui per investire nella crescita, mantenendo i conti pubblici in ordine, serve che vengano recuperate più risorse dalle azioni di lotta e di contrasto all’elusione ed all’evasione fiscale. Ma in che modo?

Assegni di mantenimento: la deducibilità spetta al giudice

La Corte di Cassazione aggiunge un altro tassello fondamentale alla disciplina tributaria degli assegni di mantenimento: una recente sentenza della Suprema Corte ha infatti stabilito che l’ammontare della somma stabilita non può essere modificata mediante un accordo delle parti; in pratica, questi assegni, relativi alle separazioni legali o agli scioglimenti dei matrimoni, vanno corrisposti al coniuge, ma la deducibilità relativa all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) va decisa di volta in volta dal giudice stesso. La pronuncia di ultima istanza è scaturita dopo un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una Commissione Tributaria Regionale. Nel dettaglio, un contribuente si era visto annullare una cartella esattoriale che gli era stata inviata per non aver riconosciuto gli oneri deducibili a titolo di assegno appunto; le motivazioni della sentenza sono state ricercate nel fatto che la deducibilità fiscale può anche essere fissata dalle parti coinvolte.

Modello Irap 2011: gli sconti di cassa sono deducibili

La deducibilità degli sconti di cassa direttamente dall’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dalla sua base imponibile può rimanere valida, a meno che non si tratti di oneri finanziari (ad esempio gli interessi passivi su mutui e cambiali): questa affermazione è quella che possiamo ricavare dalla lettura di una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sentenza che è andata a chiarire alcuni aspetti relativi al modello di quest’anno. Volendo essere più precisi, gli sconti in questione devono essere considerati, tra gli altri, i premi di consumo che sono stati raggiunti per quel che concerne le vendite e le promozioni di tipo commerciale. Ed è proprio la commercialità che ha svolto un ruolo determinante per tali constatazioni, visto che la si è fatta prevalere rispetto all’aspetto finanziario, diversamente da come era stato invece previsto dal Fisco. Ma non si tratta dell’unica precisazione in merito a questa specifica imposta. In effetti, prendendo come riferimento una circolare di due anni fa dell’Agenzia delle Entrate, ci si è accorti che i contributi relativi all’assunzione di lavoratori sono rilevanti ai fini tributari nel limite dell’ammontare del costo del personale che può essere dedotto.

Rischi domestici: l’assicurazione si paga entro il 31 gennaio

Donne e anziani: sono soprattutto queste due categorie quelle che vengono maggiormente colpite dagli infortuni domestici, un problema di non poco conto nel nostro paese, visto che, tra l’altro, colpisce in maniera indiscriminata. Esiste però, come è noto, una polizza assicurativa, una possibilità ormai decennale che tutela i soggetti compresi tra i 18 e i 65 anni, senza che vi sia alcun vincolo di subordinazione per quel che concerne il lavoro di cura della famiglia e della casa: la scadenza da rispettare in tal senso è quella del 31 gennaio, dunque molto vicina, in modo che si possa effettuare il versamento all’Inail del premio, il quale ammonta a 12,91 euro. Questa stessa polizza, poi, ha una rilevanza particolare anche per quel che concerne l’ambito tributario.

Onlus e contributi, ecco i paletti fissati dal regolamento

Le Onlus dovranno tenere a mente d’ora in poi la pubblicazione dello scorso 30 ottobre della Gazzetta Ufficiale: in effetti, nel numero 255 del principale organo informativo dei testi legislativi italiani è stato inserito il regolamento che fissa tutti i criteri e tutte le modalità da seguire per fruire dell’erogazione dei contributi destinati proprio alle attività di utilità sociale. Si tratta, nello specifico, del Decreto 177 del 2010, il quale ha messo in luce tutte le caratteristiche di questi contributi, creati appositamente per le associazioni di volontariato e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, enti meglio conosciuti con l’acronimo Onlus. Uno dei principi che occorre ricordare con maggiore urgenza è quello della cumulabilità, visto che i benefici tributari in questioni non possono essere cumulati con altri che invece sono stati erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Erogazioni liberali aziende ospedaliero-universitarie, ammessa la deducibilità

In materia di erogazioni liberali, scatta la deducibilità anche quando a beneficiarne sono le  aziende ospedaliero-universitarie. Ad annunciarlo nella giornata di ieri, mercoledì 7 luglio 2010, è stata l’Agenzia delle Entrate nel sottolineare, quindi, come il Fisco allarghi in materia di deducibilità fiscale le maglie sulle erogazioni liberali inserendo altresì le aziende ospedaliero/universitarie sia per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche, sia per quelle effettuate da chi è titolare di reddito d’impresa. Nell’introdurre questa novità il Fisco ha emanato una risoluzione, la numero 68/E, nella quale si fa presente come le aziende ospedaliero/universitarie siano enti che, essendo dotati di autonoma personalità giuridica, perseguono come finalità quella dell’assistenza sanitaria che risulta essere integrata da finalità di istruzione.

Pronti e valute: le operazioni prevedono la tassazione dei rolling spot

Ci sono delle novità fiscali davvero importanti per tutti quei soggetti che solitamente pongono in essere delle compravendite di valute e pronti: in effetti, in base a quanto emerge dalla risoluzione 67/E, documento che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa, si comprende come i diversi differenziali che scaturiscono da tali operazioni debbano essere trattati sotto il profilo tributario. Ovviamente, ci stiamo riferendo alle plusvalenze del mercato monetario Forex, le quali molto spesso hanno luogo grazie ai cosiddetti contratti “rolling spot”. La compravendita in questione rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio contratto, il cui compimento avviene mediante l’utilizzo di internet: il cliente, in questo caso, può dar vita a nuove posizioni di mercati, chiudendo le proprie operazioni di ogni giorno e aprendo nuovamente le stesse nelle ventiquattro ore successive.

 

Entrate: a Modena scoperti oltre 40 milioni di euro nascosti

È l’Emilia Romagna la regione che ha indossato l’abito della protagonista principale dell’ultima vicenda di evasione ed elusione fiscale: per essere più precisi, l’Agenzia delle Entrate è riuscita a scoprire un giro illegale di affari che ha visto coinvolta la città di Modena con un gruppo multinazionale del settore meccanico. In effetti, le operazioni illecite avevano portato a nascondere alla nostra amministrazione finanziaria una cifra superiore ai 40 milioni di euro, dato che l’azienda era in contatto con un numero piuttosto alto di società estere, un chiaro segnale di evasione. Che cosa accadeva nello specifico? La società coinvolta dall’indagine aveva provveduto a diminuire in maniera sensibile i propri ricavi, soprattutto attraverso la cessione di prodotti finiti a prezzi ben inferiori a quelli che invece venivano praticati sul mercato. In questo caso, la diminuzione si è avvicinata anche ai sette milioni, denaro poi risparmiato nell’interesse di altre compagnie presenti in paesi come la Germania, l’India e parte dell’America Latina.

 

La Svizzera pensa a una nuova legge sulle spese di formazione

Ci sono grandi novità in Svizzera per quel che concerne il versante fiscale, o almeno le intenzioni in questo senso sono molto forti: il Consiglio della Confederazione elvetica è stato infatti chiamato a consultarsi su un importante progetto di legge federale relativo al trattamento tributario delle cosiddette spese di perfezionamento e formazione. Cosa intende fare il governo di Berna in questo caso? L’obiettivo principale è quello di apportare delle sostanziali modifiche alla normativa attuale, alla luce delle richieste alla Commissione dell’economia e dei tributi. L’intera operazione richiederà ancora del tempo e non potrà essere terminata entro i prossimi due mesi. Quali sono gli elementi peculiari di questo progetto di legge? Anzitutto, occorre precisare che il progetto prevede che vengano soddisfatte tre specifiche condizioni: la prima di esse è la deducibilità delle spesse poc’anzi citate, ma soltanto quelle che vengono sostenute dal contribuente e che si riferiscono alla sua attività professionale (gli esempi più tipici in questo senso sono le spese per mantenere il posto di lavoro e per gli avanzamenti professionali).

 

Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo redditometro

Sono novità di rilievo quelle indicate dal Consiglio dei Ministri per quel che concerne lo scostamento dal dichiarato: la nuova bozza di Decreto Legge che il governo sta approntando si riferisce infatti a un unico periodo d’imposta e vi sarà un’importante modifica della misura, la quale passerà dal 25% al 20%. Tali elementi andranno pertanto a cambiare quanto disposto dall’articolo 38 del Dpr 600 del 1973, relativo al cosiddetto redditometro. Cosa c’è di nuovo in questo senso? Anzitutto, sono stati individuati i fatti indice della capacità contributiva di ogni soggetto, vale a dire lo scostamento tra il reddito che viene sottoposto ad accertamento e quello che invece è effettivamente dichiarato. Si tratta di un fattore essenziale, visto che la rettifica fiscale può essere in tal modo legittimata e si possono prendere in considerazione anche le detrazioni d’imposta. Le innovazioni, però, si riferiscono anche al cosiddetto accertamento sintetico. Il riferimento normativo è l’articolo 39 dello stesso decreto citato in precedenza, in base al quale il reddito totale del contribuente può essere determinato in maniera sintetica prendendo come spunto qualsiasi spesa del periodo d’imposta.

 

Autotrasporto, ecco le agevolazioni fiscali per il 2010

Grazie ai nuovi finanziamenti che sono stati stabiliti dalla Legge Finanziaria per il 2010, si può dire con certezza che chi svolge un’attività di autotrasporto dorme sonni tranquilli; anzitutto, c’è da dire che gli importi che erano stati stanziati nel corso del 2009 sono stati confermati in blocco, inoltre la posizione fiscale di questi contribuenti diventa ancora più “leggera” in questo senso. In effetti, prendendo come riferimento normativo il testo già citato (si tratta, come è noto, della legge 191 del 2009), tali soggetti potranno beneficiare dello stesso quantitativo di denaro di un anno fa, in modo da avere accesso agli sconti messi a disposizione dalla nostra amministrazione finanziaria. Come funzionerà precisamente tale agevolazione?

 

Inps: nuove tabelle per i contributi a colf e badanti

La circolare numero 11 pubblicata dall’Inps ha messo in luce quelle che sono le nuove tabelle con le quote da versare il relazione al lavoro domestico: la pubblicazione di tale documento risale a tre giorni fa ed ha delineato i contributi da erogare per colf e badanti con le stime aggiornate al 2010. in effetti, si è reso necessario adeguare tali contributi alle nuove fasce di retribuzione, le quali sono state rilevate dalla variazione annuale dell’Istat sui consumi; in particolare, bisogna notare che questa variazione è stata pari allo 0,7% nel periodo compreso tra il 2008 e il 2009. Solamente per fare un esempio, l’aumento dell’importo contributivo nella prima fascia di retribuzione oraria (vale a dire fino a 7,22 euro l’ora) risulta essere molto modesto, pari a un +0,01% rispetto a quanto era stato stabilito nel 2009.

 

Assicurazione Inail: per le casalinghe c’è tempo fino al 1° febbraio

C’è dunque tempo fino al prossimo 1° febbraio, per tutti coloro che si occupano della cura della propria famiglia e della casa, per provvedere all’assicurazione contro gli infortuni domestici: la scadenza originale era stata fissata al 31 gennaio, ma è stata prorogata di un giorno visto che si trattava di una domenica. Si tratta sostanzialmente di un obbligo che riguarda uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, i quali svolgono attività di casalinga o casalingo a tempo pieno (l’obbligo è previsto dalla legge 493 del 1999). Il premio assicurativo annuo ammonta a 12,91 euro, ma non può essere frazionato nei vari mesi, né sottoposto a deduzione ai fini fiscali: tra l’altro, l’Inail ha anche inviato, nel corso del mese di dicembre, una lettera agli iscritti degli anni precedenti con il bollettino fiscale già compilato con i dati dell’assicurato e l’importo che deve essere versato. Questo bollettino va ovviamente intestato all’istituto stesso da chi ha maturato i requisiti assicurativi nel 2010, avendo cura di inserire i dati personali, il codice fiscale e di pagare nel momento in cui vengono a verificarsi le condizioni di legge.

 

Cultura: le erogazioni liberali vanno comunicate entro il 31 gennaio

C’è dunque tempo fino alla fine di questo mese per provvedere all’invio dei dati da parte di quelle imprese che hanno effettuato delle erogazioni liberali in cultura nel 2009: in particolare, si dovranno comunicare al ministero per i Beni e le Attività culturali, attraverso la modalità telematica, l’importo totale di tali donazioni, oltre alle informazioni anagrafiche del contribuente (compresi ovviamente anche i dati fiscali) e i relativi beneficiari. Quali sono i destinatari specifici di queste erogazioni? Anzitutto, queste ultime sono deducibili dal reddito dell’impresa secondo quanto disposto dal Tuir, e inoltre sono destinate allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici, alle fondazioni e associazioni, vale a dire tutti quegli enti che svolgono la propria attività nel settore dello spettacolo e dei beni culturali.