Il Governo precisa alcuni punti relativi all’Irap

Il punto fiscale su cui il Governo dovrà concentrare la sua maggiore attenzione rimane sempre la riduzione dell’Irap: un’operazione di questo tipo comporterebbe uno sconto pari a 4 miliardi di euro, tramite la deducibilità dell’imposta per le imprese che contano fino a 50 addetti. La commissione Bilancio del Senato sta ora vagliando proprio un emendamento in questo senso, ma la soluzione più probabile è che si riproponga il testo in aula in più occasioni, dopo le necessarie correzioni. L’ipotesi ufficiale che circola in questi giorni rimane una: la decisione sul taglio dell’imposta verrà presa nel corso dell’esame della Finanziaria, probabilmente in seconda lettura alla Camera, quando ci saranno dei chiarimenti circa il gettito dello scudo fiscale.

 

Usa: cibo per gatti deducibile

Avere un gatto in casa é sicuramente fonte di gioia e serenità. Si dice addirittura che i gatti “assorbano” le negatività presenti in una casa, addirittura malattie o depressioni (senza conseguenze nocive per il felino). Una cosa é certa, avere un micino che gira per casa regala momenti di tenerezza e soprattutto se avete bambini è facile che rimaniate incantati nel vedere un cucciolo d’uomo che gioca con un micio.

Lo sanno bene gli americani, forse. La Tax Court, l’organo preposto alla giurisdizione fiscale negli Stati Uniti ha consentito, a una coppia di coniugi americani, di dedurre le spese alimentari sostenute per il vitto di gatti randagi presenti vicino al deposito in cui svolgevano la loro attività lavorativa.

Contributi previdenziali: quelli obbligatori sono deducibili senza limiti

I contributi, sia assistenziali, sia previdenziali, il cui pagamento risulta essere obbligatorio così come previsto dalla Legge, sono integralmente deducibili dal reddito, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) senza alcun tetto o massimale di importo. Lo stesso, inoltre, dicasi anche per quei contributi che, pur non essendo obbligatori, sono versati in via facoltativa dall’assicurato all’ente pensionistico obbligatorio cui appartiene. A ricordarlo nell’Annuario del Contribuente 2009 è l’Agenzia delle Entrate, precisando altresì come, di conseguenza, siano integralmente deducibili dal reddito senza limiti, ad esempio, anche i contributi previdenziali versati sia per il riscatto degli anni di durata legale dei corsi di laurea, sia per quelli che l’assicurato versa ai fini del ricongiungimento dei propri periodi assicurativi.

Erogazioni liberali al clero: vale la deducibilità con carta di credito

La risoluzione 199/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa è entrata nel merito delle liberalità erogate nei confronti della Chiesa cattolica italiana: a seguito dell’istanza presentata dall’Istituto centrale per il sostentamento del clero, infatti, le Entrate hanno precisato che è necessario esibire sempre l’estratto conto che costituisce la prova del versamento, nel caso in cui vi sia un controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. I testi normativi che l’Agenzia ha preso a riferimento per la sua decisione sono soprattutto la legge 222 del 1985 (“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”), la quale parla della deduzione dal reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali nei confronti dell’Istituto e il Decreto del ministero delle Finanze del 12 dicembre 1988. La risoluzione, dunque, è molto chiara: le erogazioni a favore dell’Istituto possono comunque essere effettuate anche mediante carta di credito, prendendo come esempio lo stesso caso, riferito però alle Onlus.

 

Reddito d’impresa: nuovi chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 37/E, diffusa in data odierna, 22 luglio 2009, è nuovamente intervenuta sul tema della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa fornendo in merito degli ulteriori chiarimenti. Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa, lo ricordiamo, è entrato prima in vigore con la Legge numero 244 del 2007, ovverosia con la Legge Finanziaria 2008, e poi è stato modificato con il Decreto Legge numero 112 del 2008. Entrando nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda la deducibilità integrale degli interessi passivi dal reddito di impresa, questa è applicabile in “regime temporaneo”, a favore delle società “immobiliari di gestione” che, come attività prevalente, hanno quella della locazione di immobili.

Spese rappresentanza: nuove regole e limiti per la deducibilità fiscale

In scia al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso mese di novembre, ed a seguito delle norme contenute nella Legge Finanziaria 2008, in Italia sono state introdotte delle importanti novità e regole in materia di deducibilità fiscale riguardo alle spese di rappresentanza: dai costi legati alla inaugurazione di nuove sedi e di nuovi uffici ai ricevimenti per ricorrenze nazionali e religiose, e passando per i party aziendali. Tutte quelle citate, in accordo con quanto fa presente l’Agenzia delle Entrate, costituiscono quelle che, agli occhi del Fisco, rientrano tra le “spese di rappresentanza“, a patto che però il soggetto che sostiene la spesa provveda a documentare quali siano i destinatari dei costi sostenuti. Al fine di “fare ordine” in merito alle spese di rappresentanza, mettendo nero su bianco requisiti e condizioni di deducibilità fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emettere una Circolare, la numero 34/E, che illustra le novità contenute nella Legge Finanziaria 2008.

Meno tasse per imprese e famiglie per sopravvivere alla crisi

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Per favore non scherziamo. Il paese ha già troppe tasse. Non serve nessuna nuova imposta – ha tuonato il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia – Serve la lotta all’evasione e tagliare la spesa improduttiva.

Le tasse sono troppe per le imprese e per le famiglie. La leader dell’associazione di Confidndustria ha chiesto al governo cento giorni di azioni mirate per aiutare la ripresa e consentire alle imprese di sopravvivere: meno burocrazia, rendere più facile l’accesso al credito alle aziende, minore pressione fiscale, sostegni per gli investimenti e la ricerca.

Modello Unico 2009: uno sguardo al quadro “RP”

Per quanto riguarda il modello Unico 2009 persone fisiche, il quadro “RP” è uno dei più importanti per il contribuente, visto che trattandosi della sezione dove si dichiarano le spese e gli oneri, è possibile abbattere, grazie alle deduzioni e le detrazioni ammesse, le imposte che occorre andare a pagare. Per quanto riguarda gli oneri, in particolare, questi possono essere o deducibili, oppure detraibili; gli oneri deducibili permettono di ridurre il reddito imponibile sui cui andare a pagare le imposte, mentre gli oneri detraibili permettono, in funzione di una percentuale prefissata della spesa sostenuta, e tenendo conto dei massimali ammessi, di andare a ridurre direttamente le imposte da pagare. Nel quadro “RP”, inoltre, il contribuente può andare a detrarre, nella misura del 19%, tutta una serie di spese effettuate non solo dal contribuente, ma anche dai familiari che sono a carico.

L’assegno di mantenimento, anche se rateizzato, non è deducibile dal reddito

La risoluzione 153/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nella giornata di ieri, ha inteso disciplinare l’ambito degli assegni periodici di mantenimento: infatti, in base a questo documento, l’importo che viene corrisposto all’ex coniuge, anche se frazionato con la modalità rateale, non può essere dedotto dal reddito del contribuente. L’ipotesi relativa al pagamento rateale della somma dovuta rappresenta sempre una forma di liquidazione e mantiene tutte le peculiarità di una risoluzione definitiva tra i due coniugi. Il chiarimento da parte dell’Agenzia si è reso necessario dopo l’interpello da parte di un uomo separatosi circa dieci anni fa dalla moglie e che corrisponde un assegno di mantenimento mensile portato sempre a deduzione. L’uomo aveva preso come riferimento specifico normativo in questo senso la circolare 50/2002, sempre relativa alle Entrate, la quale precisava che la deduzione dal reddito non era prevista in caso di versamento effettuato in un’unica soluzione.

 

Fisco e lavoro: uno “studio di settore” anche per i dipendenti?

Quest’anno gli studi di settore saranno “più leggeri” per effetto della crisi finanziaria ed economica che ha in molti casi fatto letteralmente crollare i fatturati delle imprese, in particolar modo quelle medie e piccole; e non a caso la versione 2009 di “Gerico” prevede in materia di calcolo presunto dei compensi e dei ricavi un approccio meno severo in virtù dell’introduzione dei correttivi anticrisi. In questo modo, quindi, potrà essere ridotto il carico fiscale sui dati che scaturiscono da Gerico per il professionisti, le PMI ed i lavoratori autonomi, ma soprattutto si evita che buona parte delle imprese che rientrano negli studi vadano a dichiarare compensi e ricavi non conformi con l’innesco di una raffica di contraddittori pronti a sfociare in procedure di accertamento con costi ed oneri a carico sia dell’Amministrazione finanziaria, sia dell’impresa. Ma se i lavoratori autonomi sono stati agevolati con la revisione degli studi di settore, quali sono invece i vantaggi da poter offrire ai lavoratori dipendenti che di certo non se la passano tanto meglio?

Niente Rol per gli interessi relativi all’acquisto di autovetture

Gli adempimenti fiscali relativi al 2009 hanno visto tra le loro principali novità gli interessi passivi: ed è proprio in relazione agli interessi sulle autovetture che i contribuenti dovranno affrontare le regole che hanno subito le maggiori innovazioni. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in proposito con la circolare 19/E, ma persistono ancora dei dubbi per quel che concerne la deducibilità. Tra i punti più incerti c’è senza dubbio l’applicazione del meccanismo del Rol, il quale non viene affrontato dalla circolare sopra menzionata, ma da un’altra risalente allo scorso anno (si tratta della 47/E del 2008). L’Agenzia delle Entrate ha infatti già specificato che l’articolo 96 del Tuir pone dei limiti alla deduzione degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires, mentre l’articolo 164 evidenzia la limitazione della deducibilità relativa alle spese e agli altri componenti negativi che si riferiscono alle autovetture. Secondo la circolare, quindi, l’articolo 164 rappresenta una disciplina speciale che è stata dettata in relazione a tutti i costi sostenuti, per quel che riguarda i cespiti in esso contemplati, inclusi gli interessi passivi.

 

Indeducibili i costi di promozione delle aziende farmaceutiche

Sono indeducibili i costi di promozione e rappresentanza per quel che riguarda le aziende farmaceutiche; questa regola vale per quelle spese che sono state sostenute, dunque, per le attività di informazione svolta nei confronti della classe medica. La normativa di riferimento in questo senso è la legge 289 del 2002 (la Finanziaria 2003), la quale ha espressamente ritenuto non deducibili dal reddito di impresa questi costi; la legge si riferisce a quelle spese sostenute per acquistare beni o servizi che sono destinati a soggetti come medici, veterinari, farmacisti, con l’intento di agevolare la diffusione di medicinali o altri prodotti ad uso farmaceutico (rientra pertanto in questo novero l’attività di informazione a livello scientifico che viene usualmente effettuata nei confronti dei medici).

 

Deducibilità limitata per le ristrutturazioni senza quote di ammortamento

La risoluzione 99/E dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come, ai fini del reddito da lavoro autonomo, le spese sostenute per ristrutturare un immobile non acquisito a titolo oneroso sono soggette a deduzione nel limite del 5% del costo complessivo dei beni da ammortizzare, per quel che riguarda l’anno in cui sono state sostenute: inoltre, è possibile rinviare al quinquennio successivo nel caso l’immobile sia stato fatto pervenire al professionista a titolo gratuito. La precisazione dell’Agenzia è arrivata in risposta a un caso che vedeva coinvolto uno studio associato che intendeva portare a ristrutturazione un fabbricato proprietà di terzi; c’è comunque da dire che, nel caso in questione, la detrazione dell’Iva non può essere applicata se la costruzione è stata accatastata come unità abitativa. I principali chiarimenti sul caso per cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate sono due: anzitutto, la possibilità di dedurre le spese di ristrutturazione secondo il regime dei beni strumentali, e poi, la detraibilità dell’Iva nel caso vi sia un cambiamento di destinazione d’uso.

 

Anche gli Iacp possono godere del beneficio Irap

Gli Iacp (Istituti Autonomi per le Case Popolari) potranno ora godere delle deduzioni Irap in relazione al cuneo fiscale e contributivo (novità che sono state introdotte dalla Finanziaria 2007): tali enti, pur essendo equiparati ad una pubblica amministrazione, sono ritenuti degli enti pubblici commerciali per quanto riguarda le imposte sui redditi e in virtù di questa qualifica possono godere del beneficio. La precisazione è arrivata tramite la risoluzione 94/E dell’Agenzia delle Entrate: gli Iacp ritengono di poter essere ammessi ai benefici in base al loro inquadramento ai fini Ires (sono enti pubblici commerciali). L’Agenzia si è basata soprattutto sul dettato del decreto legislativo 446/97, il quale riconosce delle deduzioni dalla base imponibile (appunto il già citato cuneo fiscale e contributivo) ai soggetti passivi d’imposta indicati nello stesso decreto.