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Reddito d’impresa: nuovi chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare numero 37/E, diffusa in data odierna, 22 luglio 2009, è nuovamente intervenuta sul tema della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa fornendo in merito degli ulteriori chiarimenti. Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa, lo ricordiamo, è entrato prima in vigore con la Legge numero 244 del 2007, ovverosia con la Legge Finanziaria 2008, e poi è stato modificato con il Decreto Legge numero 112 del 2008. Entrando nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda la deducibilità integrale degli interessi passivi dal reddito di impresa, questa è applicabile in “regime temporaneo”, a favore delle società “immobiliari di gestione” che, come attività prevalente, hanno quella della locazione di immobili.

Il regime integrale per tali tipologie di società è applicabile però a patto che gli interessi passivi derivino da finanziamenti ipotecari con finalità di costruzione o acquisto di immobili, anche in leasing, aventi finalità sia strumentali, sia patrimoniali; il mutuo acceso, inoltre, deve essere stato contratto per quegli stessi immobili che poi la società “immobiliare di gestione” provvede a concedere in affitto. Il discorso cambia invece per l’applicazione della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa delle holding, per le quali il criterio applicabile, ordinario o forfetario, segue quello della prevalenza.

Nello specifico, la holding che esercita come attività quella di assunzione di partecipazioni, siano esse di società finanziarie oppure non creditizie, il regime di applicazione forfetario degli interessi passivi sul reddito di impresa scatta nel momento in cui la holding ha iscritte a bilancio partecipazioni in società finanziarie, così come emerge complessivamente dal suo stato patrimoniale, superiori alla quota del 50%. Nel caso in cui invece, nell’ambito del consolidato a doppio perimetro, per la stessa unità fiscale, coesistano sia società finanziarie, sia società industriali, allora per le prime, calcolati i rispettivi sub-consolidati, si applicherà il regime forfetario, mentre per le seconde si applicherà il criterio ordinario.