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Niente Rol per gli interessi relativi all’acquisto di autovetture

Gli adempimenti fiscali relativi al 2009 hanno visto tra le loro principali novità gli interessi passivi: ed è proprio in relazione agli interessi sulle autovetture che i contribuenti dovranno affrontare le regole che hanno subito le maggiori innovazioni. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in proposito con la circolare 19/E, ma persistono ancora dei dubbi per quel che concerne la deducibilità. Tra i punti più incerti c’è senza dubbio l’applicazione del meccanismo del Rol, il quale non viene affrontato dalla circolare sopra menzionata, ma da un’altra risalente allo scorso anno (si tratta della 47/E del 2008). L’Agenzia delle Entrate ha infatti già specificato che l’articolo 96 del Tuir pone dei limiti alla deduzione degli interessi passivi da parte dei soggetti Ires, mentre l’articolo 164 evidenzia la limitazione della deducibilità relativa alle spese e agli altri componenti negativi che si riferiscono alle autovetture. Secondo la circolare, quindi, l’articolo 164 rappresenta una disciplina speciale che è stata dettata in relazione a tutti i costi sostenuti, per quel che riguarda i cespiti in esso contemplati, inclusi gli interessi passivi.

 


Dunque, gli interessi sulle autovetture devono essere soggetti solamente alla disciplina di questo articolo: gli interessi passivi sui finanziamenti che sono stati contratti per quel che riguarda le vetture avranno la possibilità di essere dedotti nella misura del 40% del loro ammontare (la deduzione sale all’80% nel caso in cui siano utilizzati da agenti o da rappresentanti di commercio). Se, invece, si tratta di autovetture a uso promiscuo affidate a dipendenti per gran parte dell’anno, la deducibilità si attesta al 90%.

 

Quindi, il meccanismo consisterà nella determinazione dell’importo degli interessi passivi (inclusi canoni e leasing) e di eliminare questo importo dall’ammontare degli interessi da assoggettare al limite del Rol. La cifra da inserire nell’Unico 2009 dovrà risultare al netto degli interessi su autovetture e simili: questi ultimi, infatti, sono deducibili nei limiti propri, attraverso delle apposite variazioni in aumento.

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