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L’Agenzia delle Entrate chiarisce le ultime regole sull’Iva

È stato dato il via libera definitivo alla tassazione sull’Iva in relazione al paese di stabilimento dell’ente. In effetti, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare la circolare 58/E, documento che chiarisce molti dei punti relativi alle nuove regole per l’individuazione del luogo di tassazione di quelle prestazioni di servizi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Per essere più precisi, questa circolare ha fornito delle importanti indicazioni per quel che riguarda le disposizioni che sono contenute nella cosiddetta “direttiva Servizi” (vale a dire la direttiva comunitaria 8 del 2008, “modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi “), con un particolare riferimento alla rilevanza del territorio in cui viene a essere svolta l’operazione. Oggi è proprio il primo giorno in cui queste specifiche novità entrano in vigore, così come è stato stabilito dalla stessa Unione Europea. Bisogna anche sottolineare la tempistica non casuale con cui questo documento delle Entrate è stato pubblicato; infatti, l’introduzione di quest’ultimo è giunto esattamente alla vigilia dell’applicazione del nuovo regime di tassazione, in modo tale da fornire le istruzioni più adeguate, in termini operativi, sulle norme comunitarie che devono essere considerate applicabili in maniera diretta.

 

Inoltre, le norme diventano valide in attesa che venga recepita la direttiva comunitaria da parte dell’ordinamento nazionale, visto che il testo normativo europeo non è stato ancora recepito in maniera formale dal nostro paese. Si tratta, pertanto, di una circolare che va ad anticipare le norme di recepimento. Quali novità dobbiamo attenderci a questo punto?

 

In sostanza, cambia anzitutto la regola generale del luogo di tassazione ai fini Iva dei servizi che sono resi ai soggetti passivi: in pratica, si passa dal criterio di tassazione nel paese in cui è stabilito il prestatore dei servizi stessi a quello di tassazione nel paese in cui invece è stabilito l’ente. Scatta, infine, l’introduzione del reverse charge per le prestazioni rilevanti in Italia rese da un soggetto che non è residente.