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L’esenzione Iva per i migranti vale solo a determinate condizioni

La risoluzione 238/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi si è occupata di una tematica di stretta attualità: la questione dei migranti. In effetti, il fisco ha precisato, con questo documento, che tali soggetti possono beneficiare delle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o anche ambulatoriale che siano esenti dall’Iva, solo in presenza di determinate condizioni, vale a dire la mancanza di una fissa dimora che li possa ospitare e il fatto di avere richiesto asilo. Nel dettaglio, l’Agenzia ha voluto apportare alcune precisazioni in merito all’articolo 10 del DPR 633 del 1972. Le prestazioni sopracitate, come sottolinea anche la norma, sono esenti dall’Imposta sul Valore Aggiunto nel caso l’assistenza venga offerta in comunità e simili e che venga resa da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie, da enti con finalità sociali e da Onlus che si rivolgono precipuamente a diverse categorie di persone cosiddette “disagiate” (per esser più precisi, si tratta degli anziani, ma anche degli inabili adulti, i tossicodipendenti, i malati di Aids, chi soffre di un handicap psicofisico, minori disadattati e, come spiegato in precedenza, persone migranti senza fissa dimora.

 

Questo elenco, tra l’altro, è stato ampliato grazie alla legge Finanziaria del 2007 proprio con l’introduzione di tre categorie: oltre ai migranti, i detenuti e le donne vittime di tratta. L’interpello che ha portato alla pubblicazione del documento si riferisce, per l’appunto, all’espressione “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”: si tratta, secondo l’interpellante, di tre condizioni distinte, tutte meritevoli dell’esenzione Iva, mentre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i tre requisiti si riferiscono sempre al sostantivo “persona”, dunque la loro presenza contemporanea è necessaria e indispensabile ai fini fiscali.

 

Per concludere, c’è da notare che la norma si trova perfettamente allineata a ciò che viene disposto dalla direttiva comunitaria 112 del 2006, la quale si riferisce proprio all’esenzione tributaria per l’erogazione di servizi sociali, specificando quali sono le attività e i soggetti di riferimento nel nostro paese.