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L’Agenzia delle Entrate interviene sul regime della piccola proprietà contadina

Con la risoluzione 116/E dello scorso 29 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha inteso mettere in luce alcune specifiche relative al regime da applicare nell’ambito della piccola proprietà contadina: in sintesi, le conclusioni del documento evidenziano come l’acquisto di un terreno agricolo da parte di una società a responsabilità limitata può godere delle agevolazioni fiscali relative proprio al settore della ppc, vale a dire l’esenzione dall’imposta di bollo e l’applicazione delle imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in una quantità fissa. La risoluzione non è importante soltanto ai fini di questo specifico caso, ma anche per comprendere qual è il quadro completo delle agevolazioni fiscali. La norma di riferimento è il decreto legislativo 99 del 2004, il quale ha ricompreso tra i beneficiari delle agevolazioni anche le società agricole, oltre ad aver specificato i benefici finalizzati alla conservazione dell’integrità fondiaria.

 


Quando si tratta di società di capitali, l’oggetto sociale deve essere relativo alle attività agricole e ricompreso nell’elenco dell’articolo 2135 del codice civile; inoltre, almeno un amministratore deve essere un “imprenditore agricolo professionale”. Infatti, i benefici cominceranno a decadere dal momento in cui si perde uno di questi requisiti. L’articolo 1 della legge 604/1954, poi, individua gli atti volti all’arrotondamento della piccola proprietà contadina che beneficiano delle agevolazioni fiscali: l’Agenzia delle Entrate, attraverso il documento in esame, ha proprio voluto ampliare il raggio di applicazione della norma, includendo anche modalità di acquisto della proprietà che non sono elencate in maniera espressa. La questione è relativa alla nozione “fatti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina”, la quale deve ricomprendere qualsiasi atto che comporta un trasferimento di beni immobili.

 

Questa logica di interpretazione, tra l’altro, era già stata utilizzata dall’Agenzia in un’altra risoluzione, la 3/2008: in quel caso, si era precisato che nel campo di applicazione delle agevolazioni rientravano i negozi di compravendita e permuta ed altri trasferimenti di tipo derivativo, ovviamente facendo riferimento a un conferimento di terreni agricoli in società di persone.

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