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Agevolazione prima casa, nel rogito va indicato dove lavora il contribuente

Sull’agevolazione sulla prima casa (che prevede sconti sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale), pensata soprattutto per le giovani coppie che si apprestano all’acquisto della prima casa, è intervenuta l’ordinanza n. 21730 del 4 dicembre scorso.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il luogo in cui il contribuente che fruisce dell’agevolazione in questione svolge attività lavorativa, deve essere necessariamente indicato nell’atto del notaio di acquisto prima casa, nonché successivamente dimostrato con la presentazione contestuale della documentazione attestante il possesso dei requisiti per poter fruire dell’agevolazione in oggetto.

Le agevolazioni consistono nel pagare l’ imposta ipotecaria e catastale in maniera fissa (168 euro per ciascuna imposta) invece che applicare le percentuali del 2 per cento e 1 per cento sul valore dell’ immobile.

Rimangono da pagare la tassa ipotecaria di 35 euro e l’ imposta di bollo di 58,48 euro. Queste due cifre vanno sempre versate e devono sempre comparire dunque nel modello F23, ma si ricorda che la detrazione del mutuo prima casa annulla gli altri vantaggi fiscali.

Per usufruire degli incentivi per la prima casa esistono dei requisiti che un potenziale beneficiario deve necessariamente rispettare. Innanzitutto le agevolazioni prima casa spettano anche per chi ha contratto determinato, ma è importante è fare riferimento alla propria residenza e all’uso che si vuole fare dell’immobile da acquistare: le differenze primarie, passano principalmente tra un uso come “prima casa” e seconda casa e tra residenze diverse rispetto al comune in cui si trova la casa.

Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato, di non essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione e di impegnarsi a stabilire la resisdenza entro 18 mesi nel Comune dove è situato l’immobile oggetto dell’acquisto qualora non vi risieda già.