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Agevolazioni prima casa anche per chi ha contratto determinato

Il viceministro Vieri Ceriani ha annunciato che le agevolazioni sulla prima casa saranno disponibili anche per chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato, precisando che il beneficio dell’agevolazione può essere concesso a prescindere dal tipo di attività lavorativa svolta, includendo anche le attività di volontariato, studio o attività sportiva.

In risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-08387 del 7 novembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito all’interpretazione di una delle condizioni alternative di accesso all’agevolazione prima casa. Si tratta della condizione che prevede che l’immobile acquistato si debba trovare nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede.

Se si acquista una prima casa da un’impresa, si dovrà pagare l’Iva al 4 per cento, quindi con l’aliquota ridotta mentre se l’acquisto viene effettuato da parte di un privato, si pagherà l’imposta di registro con aliquota ridotta al 3 per cento anziché al 7 per cento.

Le agevolazioni si possono applicare se l’abitazione rientra tra le categorie A/1 e A/11 e deve trovarsi nel Comune dove l’acquirente ha la residenza o dove svolge la propria attività lavorativa.

Inoltre il soggetto in questone non può essere titolare di nessun diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su un’altra casa che si trovi nel Comune in cui ha intenzione di effettuare l’acquisto. Infine per i cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) l’immobile può trovarsi in qualsiasi comune italiano, ma deve trattarsi di una “prima casa” posseduta sul territorio italiano.

Invece se il cittadino emigrato all’estero ha stabilito lì la residenza, non per motivi lavorativi, non è obbligato all’iscrizione all’AIRE per richiedere le agevolazioni fiscali. Potrà semplicemente compilare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del Dpr n. 445 del 28 dicembre 2000.

Per godere delle agevolazioni non deve essere proprietario di altre “prime case” nel territorio italiano.