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Ampliata l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa

Il contribuente che possiede un’abitazione e che, ai fini di un suo ampliamento, provvede all’acquisto di un immobile contiguo, ha diritto al beneficio dell’agevolazione “prima casa”, nel caso in cui i due alloggi costituiscano un’unica abitazione che non rientra nel novero degli immobili di lusso: in sintesi, è questo quanto emerge dall’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione 142/E di ieri, che ha preso come testo normativo di riferimento il decreto del 2 agosto 1969 (“caratteristiche delle abitazioni di lusso”) e il Dpr 131 del 1986. L’intervento dell’Agenzia si è reso necessario per rispondere all’interpello di un notaio in merito all’applicabilità delle agevolazioni relative alla prima casa quando si ha a che fare anche con un alloggio adiacente che è stato acquistato senza usufruire di questi benefici. In cosa consistono sostanzialmente le agevolazioni che si riferiscono alla prima abitazione? In pratica, l’imposta di registro nella misura del 3% e le imposte ipotecaria e catastale (queste ultime in misura fissa) vanno ad applicarsi ai trasferimenti che concernono le abitazioni non di lusso.

 

È il decreto del 1969 prima ricordaro che precisa le tre condizioni per definire l’immobile in tal senso: ubicazione dello stesso nel territorio comunale in cui l’acquirente ha stabilito la propria residenza, il fatto che l’acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione col coniuge dei diritti di proprietà e usufrutto e la non titolarità dei diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni. Dunque, le Entrate hanno voluto estendere il raggio di applicazione delle agevolazioni fiscali anche quando la casa già posseduta viene ampliata.

 

In tale ambito, l’amministrazione finanziaria ha anche dovuto precisare il senso letterale della disposizione di non titolarità esclusiva di un’altra casa di abitazione, spiegando che questa dichiarazione deve essere riferita esclusivamente a tutti gli immobili che non rientrano e non fanno parte della categoria delle abitazioni da ampliare.