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Telefonia mobile: le regole Iva per il cambio d’operatore

Quando si effettua un passaggio a un nuovo operatore di telefonia mobile, quello che viene sostituito ha la facoltà di determinare il credito residuo del cliente, andando a operare sull’importo corrispondente una variazione in diminuzione al fine di recuperare l’imposta, anche senza tenere conto del limite temporale di 365 giorni. In sintesi, è questo il contenuto della risoluzione 241/E che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi: un documento molto interessante, in quanto illustra in maniera chiara e dettagliata cosa accade in campo Iva nel caso di un cambio di operatore e quando si ha diritto al trasferimento del credito residuo in una ricarica. La pubblicazione della risoluzione sopracitata si è resa necessaria a seguito di un quesito posto, appunto, da un operatore di telefonia mobile; nel dettaglio, tale interpello riguardava un chiarimento circa il trattamento Iva da riservare nel caso di trasferimento del credito relativo a ricariche pagate e ottenute in modo gratuito, tramite promozioni commerciali.

 

Sempre nell’interpello, vi era la proposta di una metodologia dei determinazione della suddivisione dello stesso credito all’interno della carta sim del cliente che chiede il passaggio. La risposta dell’Agenzia ha chiarito che l’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto si riferisce ai corrispettivi per l’acquisto di ricariche telefoniche: l’Iva, dunque, è assolta dall’operatore telefonico in regime monofase. Se poi si verifica un trasferimento del credito, l’operatore uscente può porre in essere una variazione in diminuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del Dpr 633 del 1972. Il nuovo operatore, invece, va a applicare il regime Iva monofase all’importo che si riferisce al credito sottoposto a trasferimento.

 

Tra l’altro, l’Agenzia ha anche affermato che la metodologia usata per distinguere il credito pagato e quello gratuito si basa su dati oggettivi e riscontrabili; infine, se la società vuole trasferire anche il credito che è stato ottenuto senza corrispettivo, non vi può essere alcuna rettifica dell’Iva, pur in regime monofase.

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