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Nessun limite di denaro contante per i cittadini stranieri

Anche i cittadini stranieri sono soliti acquistare beni o servizi nel territorio del nostro paese: quindi una domanda sorge più che spontanea, la norma che impone dei limiti al trasferimento di denaro contante tra soggetti per un ammontare superiore a mille euro vale anche per loro? La risposta è negativa, tali soggetti verranno di fatto esclusi, una constatazione che deriva dalle semplificazioni fiscali che sono entrate in vigore appena due settimane fa, come anche confermato dall’Agenzia delle Entrate. Le operazioni citate in precedenza non sono altro che quelle cessioni di beni e quelle prestazioni di servizi che fanno riferimento a un settore specifico, vale a dire quello turistico, compreso quindi il commercio al minuto e le agenzie di viaggio.


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La cittadinanza delle persone coinvolte, poi, deve essere ovviamente diversa da quella del nostro paese, oltre che da quella di un altro paese che fa parte dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Il testo normativo che corrobora questa tesi è il Decreto legge numero 16 di quest’anno (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), il quale prevede diverse misure, non ultima quella secondo cui gli operatori che sono interessati hanno l’obbligo di inviare una apposita comunicazione preventiva all’amministrazione finanziaria. Inoltre, è opportuno rispettare anche altri adempimenti molto chiari.

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Anzitutto, si deve acquisire, quando si effettua l’operazione, una fotocopia del passaporto del cliente, oltre a una sua autocertificazione per far comprendere che non si tratta in alcun modo di un cittadino italiano e nemmeno dell’Unione Europea, come ricordato sopra; poi, si potrà versare il denaro contante incassato in un conto corrente, consegnando all’operatore finanziario le fotocopie del documento di identità e fiscale (gli esempi sono intuibili, ovvero fattura o scontrino), il tutto nel primo giorno feriale che segue a quello dell’acquisto o della prestazione.