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Pronti e valute: le operazioni prevedono la tassazione dei rolling spot

Ci sono delle novità fiscali davvero importanti per tutti quei soggetti che solitamente pongono in essere delle compravendite di valute e pronti: in effetti, in base a quanto emerge dalla risoluzione 67/E, documento che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare due giorni fa, si comprende come i diversi differenziali che scaturiscono da tali operazioni debbano essere trattati sotto il profilo tributario. Ovviamente, ci stiamo riferendo alle plusvalenze del mercato monetario Forex, le quali molto spesso hanno luogo grazie ai cosiddetti contratti “rolling spot”. La compravendita in questione rappresenta a tutti gli effetti un vero e proprio contratto, il cui compimento avviene mediante l’utilizzo di internet: il cliente, in questo caso, può dar vita a nuove posizioni di mercati, chiudendo le proprie operazioni di ogni giorno e aprendo nuovamente le stesse nelle ventiquattro ore successive.

 

Secondo quanto previsto dalla nostra amministrazione finanziaria, le compravendite effettuate in questo specifico modo non sono delle cessioni a termine di valute estere e per tale ragione la risposta ai principali quesiti del fisco cambia in maniera radicale. Le attività che comportano una compravendita di pronti e di divise valutarie offrono di solito la possibilità di raggiungere dei differenziali positivi, ma anche negativi, per quel che concerne le performance che sono state poste in essere dal cambio che esiste tra l’euro e la valuta estera.

 

Questo scenario viene ampiamente disciplinato dalla lettera c-quinquies della risoluzione della stessa Agenzia, il quale parla espressamente di una imposizione tributaria in relazione a questi guadagni o perdite che sono state realizzate attraverso dei rapporti a contenuto economico (in estrema sintesi, i risultati di cui stiamo parlando derivano da un evento piuttosto aleatorio). Come deve comportarsi dunque il contribuente? All’interno di Unico è presente l’apposito quadro RT in cui si può scontare l’imposta sostitutiva, il cui ammontare è pari al 12,5%, mentre le ipotesi di minusvalenze e di differenziali di tipo negativo sono delle voci non sottoponibili a deduzione fiscale.