La risoluzione 101/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a rendere pubblica ieri ha avuto come oggetto principale la tassazione dei cosiddetti bollini, più precisamente la cessione dei punti premio tra le società partner. Ebbene, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, questo trasferimento va trattato in maniera specifica dal punto di vista tributario. In effetti, la cessione appena menzionata non può scontare l’Imposta sul Valore Aggiunto, ma l’imposta sostitutiva (l’aliquota in questione è del 20%). Il caso esaminato, inoltre, è quello in cui il cliente provvede a chiedere come premio i punti relativi a un altro concorso e non un bene vero e proprio.
Con la circolare 42/E si sono invece chiariti nel corso di questo mese quali sono i sostituti della scheda carburante, ora ci si è concentrati su una fattispecie che ha qualche affinità. La necessità di una pubblicazione del genere è nata dal fatto che esiste una eventualità ben precisa: in pratica, il cliente può scegliere in base ai punti che ha accumulato, optando anche per l’acquisizione di bollini che si riferiscono ad altre manifestazioni. Ecco perché le società sono solite prevedere nei loro contratti lo scambio dei punti a fronte del versamento di un corrispettivo, una ipotesi molto praticata.
Il Fisco ha basato le sue conclusioni essenzialmente grazie a quanto contenuto nella Legge 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”): volendo essere ancora più precisi, l’ottavo comma dell’articolo 19, vale a dire quello dedicato alle disposizioni in materia di manifestazioni a premio e alle manifestazioni di sorte locali, stabilisce come il prelievo fiscale in questione sia quello relativo all’imposta sostitutiva del 20%. Anche nel 1998, comunque, le Entrate si erano espresse nella stessa maniera, prendendo spunto da quelle che sono le operazioni imponibili in tal caso. La risoluzione di ieri dovrà quindi essere sfruttata per dirimere i dubbi che dovessero sorgere in futuro.