Ultime due settimane per l’imposta sui premi di produttività

Fra due settimane esatte, il prossimo 16 aprile per la precisione, scadrà uno dei numerosi termini fiscali previsti per i sostituti d’imposta: nello specifico, si tratta del versamento che deve essere effettuato per quel che riguarda l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, sia quella regionale che comunale (la misura prevista dal Fisco è pari al 10%). In pratica, si sta parlando del pagamento tributario che riguarda le somme erogate lo scorso mese di marzo ai dipendenti del settore privato in relazione agli aumenti di produttività, di innovazione ed efficienza.

L’imposta sostitutiva per la cessione dei bollini

La risoluzione 101/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a rendere pubblica ieri ha avuto come oggetto principale la tassazione dei cosiddetti bollini, più precisamente la cessione dei punti premio tra le società partner. Ebbene, secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, questo trasferimento va trattato in maniera specifica dal punto di vista tributario. In effetti, la cessione appena menzionata non può scontare l’Imposta sul Valore Aggiunto, ma l’imposta sostitutiva (l’aliquota in questione è del 20%). Il caso esaminato, inoltre, è quello in cui il cliente provvede a chiedere come premio i punti relativi a un altro concorso e non un bene vero e proprio.

Il codice tributo per l’imposta sulle assicurazioni estere

Non sono passati che pochi giorni da quando si è parlato della situazione che coinvolge i soggetti residenti e le compagnie estere di assicurazione: ebbene, la giornata odierna ha fatto segnare un importante aggiornamento, con la risoluzione 98/E che ha reso più chiara questa scadenza fiscale. Nel dettaglio, il documento della nostra amministrazione finanziaria ha messo in luce qual è il codice tributo che gli intermediari finanziari devono sfruttare in tal senso. Si tratta, nello specifico, del codice 1695 e gli stessi intermediari lo dovranno inserire all’interno del modello F24 per il pagamento dell’imposta sostitutiva sul valore dei contratti assicurativi, nell’ipotesi in cui la compagnia voglia provvedere in modo diretto o mediante un rappresentante agli adempimenti che riguardano la sostituzione tributaria.

Metalli preziosi: ancora due settimane per l’imposta sulle plusvalenze

Sono rimaste due settimane a disposizione delle imprese e degli enti equiparati che sono obbligati a versare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze: volendo essere più precisi, si tratta di quei soggetti che non sono soggetti all’applicazione degli studi di settore e che sono tenuti a pagare una maggiorazione pari a 0,40 punti percentuali, tanto da far salire l’imposta sostitutiva a cui si sta facendo riferimento fino a un totale del 6%.

Tasse affitti con la cedolare secca

Dallo scorso mese di aprile del 2011 in Italia è entrata in vigore, dopo una lunga attesa, una nuova “tassa piatta“, che può permettere ai proprietari di immobili un risparmio d’imposta rispetto alla dichiarazione dei redditi da affitto nella modalità classica, ovverosia ai fini Irpef in sede di dichiarazione dei redditi. Trattasi, nello specifico, dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, detta anche più comunemente, ed in gergo, cedolare secca sugli affitti. Il risparmio d’imposta ottenibile è proporzionale all’ammontare del reddito da locazione dichiarato; inoltre, c’è da dire che a fronte dell’entrata in vigore del nuovo regime cedolare, comunque opzionale, sono state fortemente inasprite le sanzioni a carico di chi continua a locare gli immobili in nero.

Cedolare secca affitti 2011: brochure online

Un’imposta fissa, che va a sostituire non solo l’Irpef da pagare, ma anche le addizionali, l’imposta di registro e quella di bollo. Stiamo parlando chiaramente dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione o, se volete, della cosiddetta cedolare secca sugli affitti. Al riguardo la Direzione regionale Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online una comoda brochure che spiega per filo e per segno di cosa di tratta, quali aliquote applicare, come si sceglie il regime e quali contribuenti e quali immobili sono interessati a questa novità. Innanzitutto c’è da dire che quello della cedolare secca sugli affitti è un regime di tassazione opzionale; questo significa che il proprietario di immobili, nel dichiarare i redditi da locazione, può avvalersi del nuovo regime oppure continuare a pagare le tasse sulle entrate da affitto alla vecchia maniera.

Cedolare secca affitti 2011 stravolge le scadenze

L’entrata in vigore dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ovverosia la cedolare secca sugli affitti, ha ufficialmente scombussolato le scadenze fiscali per quel che riguarda, a valere sul 2011, i termini di consegna dei modelli di dichiarazione. Questo perché c’è tempo fino al prossimo 6 giugno 2011 per registrare i contratti di locazione scaduti dal 7 aprile scorso, e per i quali il proprietario degli immobili può andare a decidere in via opzionale se continuare a dichiarare i redditi da affitto nella maniera classica, ovverosia ai fini Irpef, oppure passare al regime della cedolare. Aspettando questa scelta da parte dei contribuenti interessati, di riflesso, attraverso l’emanazione di un apposito Decreto, slittano anche i termini per la consegna del modello 730/2011. La scadenza originaria della consegna del 730/2011 al sostituto d’imposta scadeva il 2 maggio del 2011, ma grazie alla proroga c’è ora più tempo con il termine ultimo che scade proprio domani, lunedì 16 maggio 2011.

Cedolare secca affitti 2011 in un click con Siria

L’imposta sostitutiva sui redditi da locazione o, se si vuole, la cosiddetta cedolare secca sugli affitti, corre ufficialmente online grazie al fatto che con l’apposito software semplificato Siria è possibile andare a registrare il contratto di affitto senza doversi recare presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; questo perché il contratto di locazione si può registrare online, comodamente da casa seduti davanti al proprio personal computer, collegandosi al sito Internet delle Entrate ed accedendo a “Siria” nell’apposita sezione “Software”. Questo è quanto ha messo in risalto proprio oggi, giovedì 12 maggio 2011, con una nota ufficiale, l’Agenzia delle Entrate nel ricordare come l’opzione per la cedolare secca in un click con “Siria” preveda due possibili aliquote: una al 19% per i contratti di locazione cosiddetti a canone concordato, e l’altra al 21% per i contratti di affitto stipulati dal proprietario di immobili con l’inquilino sul mercato libero.

Cedolare secca affitti 2011

E’ entrata ufficialmente in vigore nei giorni scorsi l’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ovverosia quella che in gergo fiscale viene da tutti definita come la cedolare secca sugli affitti. Trattasi di un regime fiscale opzionale di cui possono avvalersi i proprietari di immobili che affittano case ad uso residenziale. Rispetto alla dichiarazione del reddito da locazione, nella maniera classica, ovverosia ai fini dell’Irpef, il proprietario di immobili può avvalersi della cedolare che genera un risparmio fiscale proporzionale all’ammontare del reddito dichiarato. L’aliquota, appunto, è secca, e pari al 21% per i contratti di locazione sul mercato libero, e più agevolata, al 19%, per i contratti di locazione a canone concordato. La cedolare secca sugli affitti, inoltre, sostituisce non solo l’imposta ai fini Irpef, ma anche quella di bollo e quella di registro.

Cedolare secca affitti 2011: le sanzioni

A fronte dell’entrata in vigore della cedolare secca sugli affitti, ovverosia l’imposta agevolata sui redditi da locazione, il federalismo fiscale introduce anche una “stretta” attraverso un inasprimento delle sanzioni amministrative, ed in particolare nel caso in cui, indipendentemente dal regime di imposta scelto, il contribuente denunci un reddito infedele o lo ometta del tutto. In accordo con quanto riporta in Abruzzo la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, infatti, la sanzione sarà applicata in maniera raddoppiata, ovverosia passa dal 200% al 400% calcolato sull’imposta evasa; con l’omessa o infedele denuncia dei redditi da locazione, inoltre, non è prevista alcuna riduzione delle sanzioni anche nel caso in cui il contribuente si avvalga di istituti quali l’accertamento con adesione o l’acquiescenza. Giro di vite, inoltre, anche sulla stipula di comodati fittizi, indicazioni nel contratto di canoni inferiori al reale, o assenza di regolare contratto di locazione.

Cedolare secca 2011 ancora in standby

L’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ovverosia la cedolare secca sugli affitti, che entrerà in vigore proprio a valere sull’anno in corso, è comunque a conti fatti ancora in standby. A metterlo in evidenza è stato il portale di annunci immobiliari online Idealista.it nel sottolineare, di conseguenza, come la cedolare secca 2011 sia da considerare allo stato attuale solamente come ai blocchi di partenza. Al riguardo facciamo un po’ d’ordine: la prima cosa, su cui non ci piove, è quella che prevede l’entrata in vigore, il 7 aprile 2011, del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale che, tra i provvedimenti previsti, contiene anche quello per l’imposta sostitutiva sui redditi da locazione; il decreto, infatti, entrerà in vigore dopo che da poco è avvenuta la pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Ma non basta l’entrata in vigore del Decreto affinché la cedolare secca 2011 sia pienamente operativa in quanto serve che venga approvato il relativo Decreto attuativo.

Banche e Sim: l’imposta sostitutiva va versata entro il 16 marzo

La data del prossimo 16 marzo sarà fondamentale per delle categorie particolari di contribuenti: si tratta infatti, di una scadenza fiscale che andrà a riguardare direttamente gli istituti di credito, le società di intermediazione mobiliare (Sim) e gli intermediari finanziari autorizzati. Di cosa si tratta esattamente? Il riferimento deve andare all’imposta sostitutiva che deve essere versata in relazione al mese di gennaio, vale a dire quel tributo che si applica sulle plusvalenze (il cosiddetto regime del risparmio amministrato) e che va dichiarato utilizzando il consueto modello F24 mediante la modalità elettronica. L’Agenzia delle Entrate ha già provveduto a disciplinare nel dettaglio il settore, dunque si conoscono perfettamente termini e modalità del pagamento. Anzitutto, bisogna precisare che tali contribuenti hanno a disposizione tre diversi codici tributo: cerchiamo di capire il loro utilizzo e la loro utilità.

Federalismo fiscale: perdita gettito con la cedolare secca

Una perdita secca, per le casse dell’Erario, pari ad oltre un miliardo di euro. E’ questa la previsione/stima, in termini di minori entrate per lo Stato, con l’entrata in vigore dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, ovverosia con la partenza di quella che comunemente viene definita come la cedolare secca. A rilevarlo è il Sindacato della CGIL che al riguardo ha calcolato la differenza tra gli incassi fiscali con il vecchio sistema, e quelli con la nuova imposta secca che, lo ricordiamo, viene applicata sugli immobili affittati ad uso residenziale nella misura del 21% per i contratti d’affitto liberi, ed al 19% per quelli a canone cosiddetto concordato; il prelievo dell’imposta fissa va a sostituire sui redditi da locazione sia l’Irpef, sia l‘imposta di registro.

Cedolare secca affitti: risparmio tasse a un miliardo di euro

Con l’introduzione dell’imposta sostitutiva sui redditi da locazione, la cosiddetta cedolare secca sugli affitti, i proprietari di immobili otterranno un alleggerimento del carico fiscale. A farlo presente è stata la CGIA di Mestre che, rilevando come siano poco più di 2,7 milioni le case che in Italia sono potenzialmente interessate al nuovo regime, attraverso il proprio Uffici Studi ha quantificato il risparmio fiscale ottenibile. Ebbene, l’Associazione degli artigiani mestrina ha rilevato come, in base alle prime stime, la riduzione del carico fiscale sarà sensibile e pari complessivamente a quasi un miliardo di euro di tasse che grazie al nuovo regime della cedolare secca i proprietari di immobili non pagheranno. La cedolare secca sugli affitti, lo ricordiamo, a valere sui proprietari privati di immobili che locano le unità ad uso residenziale, prevede l’applicazione di un’imposta unica al 20% anziché il classico regime che prevede l’inserimento del reddito nella dichiarazione dei redditi con l’applicazione conseguente degli scaglioni Irpef che sono decisamente più elevati proprio all’aumentare del reddito complessivo e/o di quello da locazione.