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Iva: unico registro per la compravendita di box e cantine

I principali elementi da considerare quando si parla di atti di compravendita tra le parti riguardano soprattutto l’imposta sul valore aggiunto: in base a quanto si evince dalla circolare 10/E che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri, questo tipo di atti che hanno ad oggetto un fabbricato abitativo e diverse pertinenze devono scontare le imposte di registro, quella catastale e quella ipotecaria, ma sempre una sola volta, senza fare alcuna differenza sul numero degli immobili e sull’aliquota Iva da applicare. Il documento dell’amministrazione finanziaria si è reso necessario soprattutto per adeguare i principi in materia. Il caso preso in esame dalla circolare, per la precisione, prende come specifico riferimento la cessione di un’abitazione e di due box, cantine o posti auto che è stata effettuata tra le parti; quello che si vuole ottenere è l’uniformità di comportamento sulle modalità di tassazione, viste anche le interpretazioni non concordi degli anni passati. In precedenza, infatti, si era provveduto ad applicare più imposte di registro e in misura fissa per ogni pertinenza.

 

Ciò nonostante, questo tipo di imposta deve essere applicata tenendo conto della natura e degli effetti giuridici prodotti dall’atto; nell’ipotesi in cui quest’ultimo contenga più disposizioni, allora ognuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto (il riferimento normativo è il primo comma dell’articolo 21 del Tur, il Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di Registro).

 

Dunque, gli atti che riguardano le cessioni di beni e servizi soggetti ad Iva subiscono gli effetti dell’imposta in misura fissa, vale a dire 168 euro. Lo stesso discorso, infine, vale anche per l’imposta catastale e quella ipotecaria; nel secondo caso, la misura fissa è sempre pari a 168 euro, mentre l’imposta catastale riguarda le volture eseguite in dipendenza di atti soggetti all’Iva. In base a ciò, le Entrate hanno stabilito appunto che con un unico atto tra gli stessi contraenti, le tre imposte vadano applicate una sola volta.