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Lazio, un nuovo vademecum per la tassazione notarile

È stata presentata a Roma in gran stile la nuova “Guida operativa alla tassazione degli atti”: si tratta di un documento molto prezioso per quel che concerne i contribuenti del Lazio, tanto che all’evento erano presenti, oltre ovviamente al Consiglio Notarile, anche la direzione regionale della nostra amministrazione finanziaria e numerose personalità. Tra i nomi di spicco si possono citare sicuramente Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ed Eduardo Ursili, direttore regionale per il Lazio appunto. Di cosa si tratta esattamente? La tassazione e l’imposizione fiscale che va a gravare sugli atti notarili è una materia di grande interesse, ma anche molto ampia, dunque era più che mai necessario aggiornare la normativa e stilare un vademecum utile per tutti i bisogni.

In pratica, questa guida illustrra nel dettaglio quali sono i casi e le fattispecie più tipici: inoltre, si comprenderà il vero ruolo della struttura che sostiene la Direzione Regionale, dato che è necessario liquidare l’imposta di registro sugli atti in questione. Questo consiglio notarile riunisce tre distretti, vale a dire quello di Roma, quello di Civitavecchia e quello di Velletri. Come funziona questa tassazione? Anzitutto, bisogna distinguere tre distinte situazioni, ovvero l’acquisto di abitazioni, la compravendita di terreni e i mutui: nel primo caso, l’operazione viene soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, da applicarsi nella misura pari al 10% quando non vi sono agevolazioni per la prima casa, e del 4% in caso contrario.

Per quel che riguarda invece la compravendita dei terreni, le aliquote cambiano a seconda che si tratti di trasferimenti di terreni agricoli e non agricoli, ma sempre senza alcun tipo di agevolazione tributaria. Infine, nell’ipotesi di un mutuo, quelli a lungo termine (superiori ai diciotto mesi) prevedono un’imposta sostitutiva sul finanziamento erogato, la quale già da tempo provvede a sostituire le imposte di registro, quella di bollo, quella ipotecaria e quella catastale, il cui versamento non è quindi dovuto.