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Imposta di registro all’1% per le società che fanno trading immobiliare

Le società che svolgono un’attività di trading immobiliare possono godere dello sconto per quel che riguarda l’imposta di registro con un’aliquota pari all’1% nel caso si provveda all’acquisto di un fabbricato abitativo: questa possibilità, comunque, sussiste, nell’ipotesi in cui la cessione in esame è stata portata avanti da un’impresa in esenzione dal regime dell’Iva. Tale posizione è stata, tra l’altro, ribadita dal ministero dell’Economia (il Fisco si era espresso in proposito ben dieci anni fa con la risoluzione 93/E, nell’ambito della cessione messa in atto da un ente regionale di sviluppo agricolo). Il principale riferimento per il trattamento agevolato è il D.P.R. 131 del 1986, per la precisione si tratta del “Testo Unico dell’imposta di registro”, il quale dispone che per lo sconto dall’imposta è necessario che si verifichi in acquisto in esenzione Iva, vale a dire che la cessione riguardi un fabbricato non strumentale e che sia posta in essere da un soggetto che non abbia costruito il fabbricato stesso. In questo senso possiamo distinguere due precise ipotesi, le quali danno luogo al beneficio del trattamento agevolato: anzitutto, occorre che l’acquirente del fabbricato sia un’impresa il cui oggetto esclusivo e principale sia rappresentato da un’attività di trading immobiliare.

 

Quando si ha a che fare con un requisito di questo tipo? L’oggetto sociale della società deve espressamente riportare questa previsione, nel caso in cui il codice d’attività Iva sia congruente con essa. La seconda ipotesi che invece riguarda questa casistica di beneficio si riferisce all’operato dell’acquirente del fabbricato, il quale esplicita nell’atto di acquisto la propria volontà di voler porre in essere la rivendita del fabbricato entro e non oltre il termine di tre anni dall’acquisto.

 

Se però questa seconda ipotesi non si verifica, le imposte di registro, ovvero l’imposta ipotecaria e quella catastale, vengono versate nella consueta misura e, quindi, si può provvedere all’applicazione di una sanzione del 30%, che va poi sommata agli interessi di mora.

2 commenti su “Imposta di registro all’1% per le società che fanno trading immobiliare”

  1. Se una Società Immobiliare, autorizzata ad acquistare e rivendere immobili come attività primaria, acquista da un privato è autorizzata a pagare l’1% di tassa di registro?

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