Fisco recupera 104,5 miliardi grazie allo scudo fiscale

Non tutti gli analisti erano stati ottimisti, ma sembra che dovranno ricredersi: lo scudo fiscale 2009-2010 ha superato i 100 miliardi, la regolarizzazione in materia tributaria che ferma l’azione penale e di accertamento tributario ha fatto emergere per il Fisco 104,5 miliardi di euro in sette mesi con un’entrata per le casse dell’erario di tutto rilievo. L’apertura dello scudo fiscale, che ha consentito di regolarizzare attività italiane detenute illecitamente all’estero, ha così avuto “successo”.

Si è chiusa con l’emersione di 9,2 miliardi di euro e un gettito di 694 milioni di euro la riapertura delle operazioni di ‘Rimpatrio dei capitali in Italia – spiega il ministero dell’Economia in una nota -. Il 95% dei 9,2 miliardi è costituito da rimpatri in Italia. Il bilancio dell’operazione si chiude così con un recupero di attività per complessivi 104,5 miliardi di euro (il 98% dei quali costituiti da rimpatri in Italia) e un incasso per l’Erario di 5,6 miliardi di euro.

Tutto pronto per lo scudo fiscale da 4 miliardi di euro

La giornata di oggi segna il punto di partenza per l’operazione scudo fiscale promossa dal governo: si comincia anzitutto con la richiesta di cooperazione dei professionisti e degli operatori, in vista della diffusione ufficiale della circolare definitiva, da parte dell’Agenzia delle Entrate, fra una decina di giorni circa. C’è comunque da dire che cominciano già a essere diffuse alcune informazioni sul contenuto di questo scudo. In particolare, si provvederà a chiarire l’obbligo di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio dei professionisti. Sono stati inoltre pubblicati anche i modelli di riferimenti per questa operazione del Ministero dell’Economia: chi intende avvalersi dell’opportunità fiscale ha già un documento a disposizione, anche se si tratta di un “déjà vu”, visto che altro non sono che i prospetti già utilizzati nel precedente scudo. La dichiarazione agli intermediari e il pagamento dell’imposta pari al 5% delle attività dichiarate consentiranno, secondo le prime stime, di mettere in regola (oppure, in caso la regolarizzazione non sia ritenuta sufficiente, di rimpatriare) le attività estere detenute in violazione della normativa sul monitoraggio, al fine di evitare pesanti sanzioni future.

 

Cartelle di pagamento: gli interessi di mora diventano più leggeri

Buone notizie in futuro per chi dovrà pagare in ritardo le cartelle di pagamento. A partire dal prossimo mese di ottobre, infatti, scatta un taglio dell’1,5% sugli interessi di mora, che scendono così per i versamenti effettuati in ritardo al 6,8% calcolato su base annua; a darne notizia è l’Agenzia delle Entrate nel precisare che sulla notifica delle cartelle di pagamento gli interessi di mora diventano più leggeri grazie ad un provvedimento del Direttore pubblicato nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, gli interessi annui di mora sugli importi da pagare passano dall’8,4% al  6,8358% a partire dall’1 ottobre 2009; trattasi di una revisione degli interessi applicati, così come prevede l’articolo 30 del dpr 602/73, in funzione dei tassi bancari attivi comunicati da Bankitalia e determinati prendendo a riferimento i valori dello scorso anno.

Imposta di registro all’1% per le società che fanno trading immobiliare

Le società che svolgono un’attività di trading immobiliare possono godere dello sconto per quel che riguarda l’imposta di registro con un’aliquota pari all’1% nel caso si provveda all’acquisto di un fabbricato abitativo: questa possibilità, comunque, sussiste, nell’ipotesi in cui la cessione in esame è stata portata avanti da un’impresa in esenzione dal regime dell’Iva. Tale posizione è stata, tra l’altro, ribadita dal ministero dell’Economia (il Fisco si era espresso in proposito ben dieci anni fa con la risoluzione 93/E, nell’ambito della cessione messa in atto da un ente regionale di sviluppo agricolo). Il principale riferimento per il trattamento agevolato è il D.P.R. 131 del 1986, per la precisione si tratta del “Testo Unico dell’imposta di registro”, il quale dispone che per lo sconto dall’imposta è necessario che si verifichi in acquisto in esenzione Iva, vale a dire che la cessione riguardi un fabbricato non strumentale e che sia posta in essere da un soggetto che non abbia costruito il fabbricato stesso. In questo senso possiamo distinguere due precise ipotesi, le quali danno luogo al beneficio del trattamento agevolato: anzitutto, occorre che l’acquirente del fabbricato sia un’impresa il cui oggetto esclusivo e principale sia rappresentato da un’attività di trading immobiliare.