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Cartelle di pagamento: gli interessi di mora diventano più leggeri

 Buone notizie in futuro per chi dovrà pagare in ritardo le cartelle di pagamento. A partire dal prossimo mese di ottobre, infatti, scatta un taglio dell’1,5% sugli interessi di mora, che scendono così per i versamenti effettuati in ritardo al 6,8% calcolato su base annua; a darne notizia è l’Agenzia delle Entrate nel precisare che sulla notifica delle cartelle di pagamento gli interessi di mora diventano più leggeri grazie ad un provvedimento del Direttore pubblicato nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, gli interessi annui di mora sugli importi da pagare passano dall’8,4% al  6,8358% a partire dall’1 ottobre 2009; trattasi di una revisione degli interessi applicati, così come prevede l’articolo 30 del dpr 602/73, in funzione dei tassi bancari attivi comunicati da Bankitalia e determinati prendendo a riferimento i valori dello scorso anno.

La revisione degli interessi di mora sulle cartelle di pagamento, tra l’altro, rientra nell’ambito di un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del maggio scorso che, in merito al rimborso ed alla riscossione dei tributi, ha introdotto un processo di razionalizzazione degli interessi. Il Decreto del Ministero, non a caso, ha introdotto anche altre novità a favore dei contribuenti, a partire dal taglio, dal 6% al 4% annuo, degli interessi da applicare sulle somme versate in ritardo, o da pagate a rate, e riguardanti le dichiarazioni annuali sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) e/o  sulle imposte sui redditi.

Il provvedimento sul taglio di interessi di mora dall’8,4% al 6,8% sulle cartelle di pagamento, il cui testo è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, non si applica comunque sugli interessi di mora legati al pagamento in ritardo di cartelle su somme che sono di competenza degli enti pubblici previdenziali; in tal caso, infatti, i pagamenti delle cartelle di pagamento in mora non sono disciplinati dall’articolo 30 del dpr 602/73 ma da una norma in deroga presente nell’articolo 27 del dlgs 46/99.