Cartelle di pagamento: sono nulle se manca la motivazione

La sentenza 8071 che la Corte di Cassazione ha provveduto a pubblicare di recente ha messo in luce dei fondamentali chiarimenti per quel che concerne il trattamento fiscale delle cartelle di pagamento esattoriale; in particolare, la suprema Corte è intervenuta per disciplinare in modo adeguato un ricorso che era stato presentato da un contribuente, dato che a quest’ultimo era stata applicata una determinata sanzione pecuniaria, ma senza specifiche motivazioni a supporto. Bisogna in effetti ricordare che quando si parla delle cartelle di pagamento in ambito tributario, è necessario un obbligo di motivazione, soprattutto quando, così come è accaduto nella fattispecie giudicata in tal caso, il soggetto che è tenuto a effettuare il versamento non è a conoscenza delle ragioni dell’irrogazione stessa.

Cartelle di pagamento: sgravi, sospensione e rateazione

Se ad un contribuente vengono notificate delle cartelle di pagamento il cui importo complessivo è troppo elevato affinché possano essere saldate in un’unica soluzione, l’Agente della riscossione, su esplicita richiesta del contribuente stesso, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a patto che il contribuente versi a livello economico in uno stato di oggettiva difficoltà. Questo è quanto, in particolare, in materia di rateizzazione dei tributi, fa presente Equitalia precisando altresì che la dilazione di pagamento può arrivare fino a 72 rate mensili, ovverosia in sei anni. Riguardo alla rateizzazione dei tributi da pagare, negli ultimi mesi Equitalia ha introdotto tutta una serie di facilitazioni, tra cui quella relativa alle somme da pagare che, superiori al livello dei 50 mila euro, non necessitano più della presentazione di garanzie come la polizza fideiussoria oppure la fideiussione bancaria.

Cartelle di pagamento: gli interessi di mora diventano più leggeri

Buone notizie in futuro per chi dovrà pagare in ritardo le cartelle di pagamento. A partire dal prossimo mese di ottobre, infatti, scatta un taglio dell’1,5% sugli interessi di mora, che scendono così per i versamenti effettuati in ritardo al 6,8% calcolato su base annua; a darne notizia è l’Agenzia delle Entrate nel precisare che sulla notifica delle cartelle di pagamento gli interessi di mora diventano più leggeri grazie ad un provvedimento del Direttore pubblicato nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, gli interessi annui di mora sugli importi da pagare passano dall’8,4% al  6,8358% a partire dall’1 ottobre 2009; trattasi di una revisione degli interessi applicati, così come prevede l’articolo 30 del dpr 602/73, in funzione dei tassi bancari attivi comunicati da Bankitalia e determinati prendendo a riferimento i valori dello scorso anno.

Cartelle di pagamento: nuove opportunità per chi sceglie la rateazione

Equitalia, nella giornata di ieri, mercoledì 8 luglio 2009, ha emanato una direttiva con la quale vengono fornite ai contribuenti nuove opportunità quando richiedono la rateazione delle cartelle di pagamento. Nel dettaglio, sono state definite le regole nei confronti di quei contribuenti che sono in debito a livello fiscale e tributario e chiedono di rateizzare il pagamento dopo aver già in corso una rateazione su altre cartelle di pagamento; ebbene, su tale tipologia di contribuenti sarà concesso l’accesso al beneficio di una seconda rateazione del debito tenendo conto anche del debito complessivo residuo, e non ancora scaduto, relativo alla prima rateazione; chiaramente, la condizione necessaria per poter accedere ad un altro beneficio di rateazione di cartelle di pagamento è quello di essere in regola con la rateazione in corso. Inoltre, per la seconda rateazione, i contribuenti saranno esentati dalla presentazione della certificazione dell’indice della situazione economica equivalente (ISEE) se questa per la prima rateazione è stata presentata in una data tale che non siano già trascorsi dodici mesi