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Cartelle di pagamento: sgravi, sospensione e rateazione

Se ad un contribuente vengono notificate delle cartelle di pagamento il cui importo complessivo è troppo elevato affinché possano essere saldate in un’unica soluzione, l’Agente della riscossione, su esplicita richiesta del contribuente stesso, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a patto che il contribuente versi a livello economico in uno stato di oggettiva difficoltà. Questo è quanto, in particolare, in materia di rateizzazione dei tributi, fa presente Equitalia precisando altresì che la dilazione di pagamento può arrivare fino a 72 rate mensili, ovverosia in sei anni. Riguardo alla rateizzazione dei tributi da pagare, negli ultimi mesi Equitalia ha introdotto tutta una serie di facilitazioni, tra cui quella relativa alle somme da pagare che, superiori al livello dei 50 mila euro, non necessitano più della presentazione di garanzie come la polizza fideiussoria oppure la fideiussione bancaria.

Pur tuttavia, pena la decadenza del beneficio, il contribuente che ottiene la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo da pagare deve saldare gli importi puntualmente; il beneficio della rateizzazione, infatti, decade nel caso di mancato pagamento nei termini della prima rata, o nel caso in cui successivamente due rate non vengano pagate. Nel momento in cui decade il beneficio, le somme iscritte a ruolo non possono essere più oggetto di una ulteriore rateazione, e l’Agente della riscossione tornerà a richiedere il saldo automatico ed immediato in un’unica soluzione.

Le rate, di ammontare costante e fino a 72, sono composte da una quota capitale e da una quota interessi, con questi ultimi che decrescono in funzione del tempo della rateazione. Su una cartella di pagamento, inoltre, può verificarsi il caso di sgravio o di sospensione; lo sgravio prevede che l’Agente della riscossione annulli in tutto o in parte il provvedimento di riscossione delle somme iscritte a ruolo ed indicate nella cartella di pagamento. La sospensione, invece, nei casi di presentazione di un ricorso, prevede che il contribuente, al giudice competente o all’Agente della riscossione, richieda l’attivazione di tale procedura al fine di evitare che l’Agente stesso, trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, proceda ad attivare le misure e le azioni esecutive finalizzate al recupero del debito a carico del contribuente.

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