Cartelle di pagamento: sgravi, sospensione e rateazione

Se ad un contribuente vengono notificate delle cartelle di pagamento il cui importo complessivo è troppo elevato affinché possano essere saldate in un’unica soluzione, l’Agente della riscossione, su esplicita richiesta del contribuente stesso, può concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo a patto che il contribuente versi a livello economico in uno stato di oggettiva difficoltà. Questo è quanto, in particolare, in materia di rateizzazione dei tributi, fa presente Equitalia precisando altresì che la dilazione di pagamento può arrivare fino a 72 rate mensili, ovverosia in sei anni. Riguardo alla rateizzazione dei tributi da pagare, negli ultimi mesi Equitalia ha introdotto tutta una serie di facilitazioni, tra cui quella relativa alle somme da pagare che, superiori al livello dei 50 mila euro, non necessitano più della presentazione di garanzie come la polizza fideiussoria oppure la fideiussione bancaria.

Cartelle di pagamento: gli interessi di mora diventano più leggeri

Buone notizie in futuro per chi dovrà pagare in ritardo le cartelle di pagamento. A partire dal prossimo mese di ottobre, infatti, scatta un taglio dell’1,5% sugli interessi di mora, che scendono così per i versamenti effettuati in ritardo al 6,8% calcolato su base annua; a darne notizia è l’Agenzia delle Entrate nel precisare che sulla notifica delle cartelle di pagamento gli interessi di mora diventano più leggeri grazie ad un provvedimento del Direttore pubblicato nella giornata di ieri dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, gli interessi annui di mora sugli importi da pagare passano dall’8,4% al  6,8358% a partire dall’1 ottobre 2009; trattasi di una revisione degli interessi applicati, così come prevede l’articolo 30 del dpr 602/73, in funzione dei tassi bancari attivi comunicati da Bankitalia e determinati prendendo a riferimento i valori dello scorso anno.

Compensazione F24 con saldo zero: le sanzioni per mancata presentazione

Il modello F24 per la compensazione di crediti maturati con debiti fiscali deve essere sempre presentato, anche quando questo presenta un saldo pari a zero. A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate nell’Annuario del Contribuente 2009, sottolineando come i contribuenti che non presentino il modello F24 con saldo zero possono comunque “ravvedersi” potendo tra l’altro contare su una riduzione delle sanzioni, rispetto a quelle massime, nel caso in cui il ravvedimento avvenga entro il termine di un anno. Il modello F24 con saldo zero, infatti, deve essere presentato sempre e comunque, anche in presenza di saldo zero, in quanto tutti gli Enti devono venire a conoscenza sia dei versamenti a debito effettuati, sia di quelli a credito compensati; solo in questo modo, infatti, l’Agenzia delle Entrate potrà attribuire le somme versate e compensate agli Enti spettanti.