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Ravvedimento operoso: sanzioni ridotte con il Decreto anticrisi

Molto spesso capita di dover pagare le tasse in ritardo. Non perché non si vuole regolarizzare la propria posizione, ma perché magari i committenti non hanno pagato puntualmente le fatture; la crisi economica ha tra l’altro contribuito ad allargare i tempi tra l’emissione della fattura ed il relativo pagamento, al punto che con il recente “Decreto anticrisi” è stato introdotto il cosiddetto meccanismo dell’ IVA di cassa per mezzo del quale l’IVA può essere versata solamente in corrispondenza dell’effettivo pagamento. Ma con il “Decreto anticrisi” il Governo ha altresì alleggerito le sanzioni per chi paga le tasse in ritardo avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento operoso“, che può essere breve, se le tasse vengono saldate con un ritardo non superiore ai trenta giorni, oppure lungo se il ritardo supera i trenta giorni. In entrambi i casi le sanzioni sono state alleggerite con la conseguenza che l’importo accessorio da pagare unitamente alle tasse in ritardo, nel modello F24, si riduce sensibilmente. In particolare, per il ravvedimento lungo le sanzioni sono state dimezzate da 1/5 del minimo previsto a 1/10; alle sanzioni ridotte andranno aggiunti gli interessi legali, come prescrive la Legge, in ragione del 3% annuo.

Nel caso di ravvedimento breve la sanzione invece si riduce a 1/12 del minimo previsto, fermo restando che anche in questo caso occorrerà aggiungere nella delega F24 il rateo di interessi legali sempre nella misura del 3% annuo.

Il ravvedimento operoso è uno strumento molto importante per il contribuente al fine di saldare le tasse in ritardo di pagamento, ma anche le omissioni; pur tuttavia, il ravvedimento operoso non può essere sfruttato dal contribuente se sulle tasse non pagate l’Amministrazione finanziaria ha già rilevato la violazione, oppure il contribuente è oggetto di ispezioni e/o di verifiche.