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Entrate: precisazioni sul reverse charge relativo ai cellulari

La giornata odierna assume una rilevanza fondamentale per quel che concerne la cosiddetta inversione contabile, o “reverse charge”: da oggi, infatti, tale applicazione fiscale va a riguardare da vicino anche la cessione di dispositivi a circuito integrato. In effetti, quando il cellulare viene ceduto e questa cessione è accessoria alla fornitura di traffico, allora non si applica l’inversione, altrimenti quest’ultima rimane valida nell’ipotesi di server destinati alle aziende. Tutte queste precisazioni possono essere facilmente rinvenute nella risoluzione 36/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare ieri, un documento che si è reso necessario alla luce di una consulenza giuridica richiesta da un’associazione in tal senso. Quindi, occorre demarcare in maniera precisa la distinzione tra telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.


Secondo quanto previsto da una decisione del Consiglio Europeo, l’Italia può stabilire come debitore dell’Imposta sul Valore Aggiunto il soggetto passivo a cui viene destinata la cessione di cellulari, intesi però come strumenti per connettersi a una rete con precise frequenze, e di dispositivi come microprocessori e unità centrali di elaborazione. La circolare di ieri ha precisato la casistica in base alla quale il reverse charge deve essere assolutamente escluso. Queste esclusioni riguardano le cessioni poste in essere da commercianti al minuto, i quali sono autorizzati ad operare in locali aperti al pubblico, e da quei soggetti che vendono cellulari in via accessoria alla fornitura del traffico telefonico.

Quando si può parlare di dispositivi a circuito integrato? La definizione in questione ricomprende i beni che fanno riferimento al codice NC 8542 3190, il quale è relativo alla nomenclatura delle tariffe e alla tariffa doganale comune. Le ultime precisazioni, infine, hanno chiarito come, nell’ipotesi di una rettifica di imponibili o dell’Iva, l’inversione contabile può essere applicata persino in relazione alle note di variazione (a tal proposito si può leggere l’articolo 26 del Dpr 633 del 1972).