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Vies: le Entrate fanno chiarezza sugli acquisti intracomunitari

L’acronimo Vies sta a indicare il VAT Information Exchange System, vale a dire il sistema di scambio di informazioni fiscali tra i paesi membri dell’Unione Europea: ebbene, come è emerso chiaramente dalla risoluzione odierna dell’Agenzia delle Entrate (la 42/E per la precisione), senza una iscrizione a questo stesso sistema l’acquisto di un’azienda italiana presso un’altra che ha sede in uno stato comunitario non può rappresentare una transazione che è esente dall’Iva. Questo vuol dire che l’operazione in questione diventa rilevante dal punto di vista tributario e quindi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, nella nazione del fornitore.

VIES: NUOVI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
La pubblicazione della nostra amministrazione finanziaria si è resa necessaria a causa di una controversia che ha riguardato una compagnia italiana che aveva provveduto ad acquisire dei pannelli fotovoltaici da un’impresa tedesca senza che vi fosse l’iscrizione al Vies appunto. La data effettiva in cui si realizza l’acquisto assume una importanza fondamentale in questo senso; non bisogna infatti dimenticare che il Decreto legge 78 del 2010 ha modificato la disciplina in questione, con i soggetti passivi Iva del nostro paese che voglio cedere o acquistare per via intracomunitaria che devono preventivamente richiedere l’autorizzazione al Fisco.

IVA E OPERAZIONI RILEVANTI: CHIARIMENTI SU CLIENTI E FORNITORI

Nel caso in cui quest’ultimo non si esprima nel termine di trenta giorni successivi all’istanza, l’operatore sarà inserito nel Vies, ovvero nell’archivio informatico dei soggetti che hanno la possibilità di dar vita a queste operazioni. La circolare che spiega come comportarsi, invece, nell’ipotesi di assenza di una regolare iscrizione al Vies (anche a causa di una esclusione) risale al 2011: l’operatore comunitario non può verificare in modo corretto la soggettività Iva di chi sta cedendo il bene, dunque non si può parlare in nessun caso di operazione intracomunitaria. Infine, non è applicabile nemmeno il meccanismo del cosiddetto “reverse charge”, l’inversione contabile per intenderci, con tutte le sanzioni previste per la detrazione illegittima.