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Buoni acquisto: l’Iva vale solo alla fine delle operazioni

Quando si ha a che fare con dei buoni regalo o buoni acquisto la disciplina dell’Iva è molto semplice, visto che viene a intervenire soltanto nelle fasi finali delle transazioni: l’obbligo di fatturazione in questo caso viene a sorgere soltanto nel momento in cui il soggetto che possiede il bene lo riceve e ne paga il prezzo. Il concetto è stato ribadito con una certa chiarezza e precisione da una delle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, la 21/E di due giorni fa. In pratica, la nostra amministrazione finanziaria ha voluto comprendere quando fosse rilevante l’imposta in questione, visto che i buoni a cui si fa riferimento non sono merce vera e propria, ma documenti di legittimazione. La cessione del prodotto a chi è titolare del voucher rappresenta quindi il momento topico in tale ambito. Ciò vuol dire che le società incaricate emettono i buoni da spendere in determinati esercizi, distribuiscono gli stessi a chi dovrà usufruirne, ma i rapporti antecedenti la spesa effettiva non sono ricompresi nell’ambito di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.


Lo scontrino o la relativa fattura fiscale saranno del tutto particolari, dato che il tributo andrà ad applicarsi all’importo totale relativo al versamento e ciò che rimane al venditore rappresenta sostanzialmente il diritto al rimborso del cosiddetto valore facciale. Per giungere a questa decisione, tra l’altro, le Entrate si sono avvalse di decisioni importanti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; il riferimento è andato, in particolare alla causa C-389 del 1999 (Yorkshire Cooperative Ltd), nella quale erano stati esaminati tre elementi molto importanti in questo specifico ambito.

Anzitutto, il tribunale aveva stabilito che il produttore che emette il buono acquisto è da considerarsi come soggetto terzo rispetto all’operazione tra dettagliante e consumatore finale; inoltre, la base imponibile non deve essere determinata se la somma versata è stata messa a disposizione del cliente, oltre al fatto che i buoni devono essere trattati come mezzi di pagamento a tutti gli effetti.