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Chiarimenti sull’acquisto di carburanti senza scheda

La circolare n. 42/2012 dell’agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di poter detrarre i costi sostenuti per l’acquisto di carburante anche attraverso pagamenti elettronici e quindi senza alcun bisogno di avere una scheda carburante. L’amministrazione finanziaria ha inoltre successivamente precisato che l’iva è comunque detraibile scorporando semplicemente l’imposta sul valore aggiunto da quanto pagato.

Il dpr 444/1997 viene quindi leggermente modificato visto che questo all’art.1 comma 1 dispone che gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori di carburante possono essere giustificati tramite una scheda carburante che costituisce un sostituto della fattura. Tale divieto di emissione si riferisce quindi non alle compagnie produttrici ma bensì alle stazione di servizio. Successivamente, dal 14 maggio 2011, è stata prevista una deroga particolare ai soggetti che compiono acquisti di carburante esclusivamente attraverso carte di credito, carte di debito o bancomat o carte prepagate per le quali i gestori sono obbligati alla comunicazione finanziaria.

L’agenzia delle entrate ha chiarito che i due sistemi di detrazione fiscale previsti per l’acquisto di carburanti sono alternativi e pertanto uno esclude l’altro. Tuttavia l’amministrazione ha chiarito che l’esclusività non pregiudica per il contribuente il passaggio dal vecchio al nuovo sistema anche in corso d’anno. Tale tipo di modifica potrà essere fatta dal giorno successivo al quale viene conclusa l’operazione per la liquidazione dell’iva.

Tuttavia la semplificazione non elimina l’obbligo del controllo se l’acquisto effettuato risulta comunque riconducibile al soggetto. Sarà pertanto necessario verificare che il mezzo di pagamento utilizzato sia intestato al soggetto che esercita l’attività e che l’estratto conto della carta di pagamento riporti tutti gli elementi utili al fine di individuare l’acquisto (ad esempio dovranno essere ben evidenziati la data e l’orario di acquisto, l’ammontare complessivo del rifornimento effettuato, ecc.). Queste sono le indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate per permettere la deduzione base che prevede la detrazione iva e quello delle imposte dirette.