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Carburanti: detrazione possibile anche senza scheda

L’amministrazione finanziaria, durante un incontro tenuto tra gli addetti di settore, consente maggiore flessibilità in merito ai pagamenti del carburante con carta di credito e possibilità di portare in detrazione le spese anche senza carta carburante. Infatti è possibile passare dal sistema cartaceo di certificazione dei rifornimenti (scheda carburante) al sistema alternativo che prevede il pagamento in modalità elettronica (carta di credito, di debito o prepagata).

Pertanto si prevede un approccio graduale di quanto stabilito dal Dl 70 del 2011 (decreto sviluppo) in merito alla contabilizzazione dei rifornimenti. Prima dell’avvento di tale decreto l’unico modo per poter detrarre i costi, ai fini iva e ai fini delle imposte dirette, il costo sostenuto era quello della scheda carburante. Tale sistema rimane sempre in vigore ma accanto ad esso vi è un nuovo sistema che prevede la possibilità di esonero dalla scheda per quanti eseguono i pagamenti attraverso carte di credito, debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti alla tracciabilità. La circolare n. 42/e dell’agenzia delle entrate ha successivamente tracciato le linee guida per quanto riguarda le modalità operative da introdurre per mettere in pratica quanto contenuto nell’art. 7 del Decreto legge.

La circolare e successive risposte date ai contribuenti hanno messo in luce come non siano applicabili in modo simultaneo entrambi i metodi. La normativa pertanto esonera dall’obbligo della scheda solo i soggetti che effettuano acquisti di carburante solo con carte di credito, di debito o prepagate. Chi effettua il pagamento attraverso una diversa modalità (ad esempio in contanti) dovrà adottare il sistema della scheda per tutti gli acquisti effettuati nel periodo di imposta.

Una recente interpretazione ha previsto anche la possibilità che nello stesso periodo di imposta si possano utilizzare i due metodi attraverso metodi continui. L’amministrazione ha infatti stabilito che vi è la possibilità di passare anche dal nuovo regime al vecchio regime nello stesso periodo di imposta. Naturalmente occorrerà che in caso di scelta del metodo “elettronico” il contribuente opti esclusivamente per il pagamento elettronico, abbandonando del tutto il precedente sistema.