Le nuove disposizioni sulla territorialità dell’Iva che sono state emanate per quel che riguarda l’Unione Europea, saranno ora introdotte anche in Italia con un apposito decreto legislativo. Per i rapporti transfrontalieri, infatti, vi sono importanti novità: la direttiva comunitaria 2008/8 ha messo a punto i nuovi criteri territoriali utili ai fini della tassazione dell’Iva relativamente alle prestazioni di servizi. È fondamentale, in questo senso, come precisa la stessa direttiva, stabilire qual è il luogo dove si è svolta questa prestazione; la norma spiega che si tratta del luogo in cui avviene il consumo effettivo, anche se bisognerebbe poi applicare delle deroghe di tipo politico e amministrativo. Una prima deroga fa sì che, per le prestazioni di servizi verso soggetti passivi, il luogo della tassazione è quello in cui è stabilito il destinatario. Inoltre, ai soggetti passivi sono riferibili anche attività non imponibili. In riferimento, poi, ai soggetti privati, il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la sede della propria attività economica.
Dopo queste premesse, la direttiva provvede a stabilire le modalità con cui si tassano le attività: per i soggetti passivi, il luogo delle prestazioni a loro rese è quello in cui è stata fissata la sede dell’attività economica; se il luogo è diverso dalla sede, si sceglie quello in cui è posta la stabile organizzazione; inoltre, se non si riesce a individuare la sede, si prende a riferimento il luogo del domicilio del soggetto passivo a cui sono destinati i servizi. L’articolo 45 della norma tratta invece delle prestazioni di servizi che sono state rese nei confronti di soggetti che non operano nell’esercizio di un’impresa.
Molto interessante, infine, è la suddivisione degli articoli per tipologia di prestazione, committente e luogo di tassazione; tra le diverse prestazioni ricordiamo il trasporto passeggeri, servizi culturali e artistici, noleggio di mezzi di trasporto, servizi relativi a beni immobili.