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Contributi previdenziali: quelli obbligatori sono deducibili senza limiti

I contributi, sia assistenziali, sia previdenziali, il cui pagamento risulta essere obbligatorio così come previsto dalla Legge, sono integralmente deducibili dal reddito, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) senza alcun tetto o massimale di importo. Lo stesso, inoltre, dicasi anche per quei contributi che, pur non essendo obbligatori, sono versati in via facoltativa dall’assicurato all’ente pensionistico obbligatorio cui appartiene. A ricordarlo nell’Annuario del Contribuente 2009 è l’Agenzia delle Entrate, precisando altresì come, di conseguenza, siano integralmente deducibili dal reddito senza limiti, ad esempio, anche i contributi previdenziali versati sia per il riscatto degli anni di durata legale dei corsi di laurea, sia per quelli che l’assicurato versa ai fini del ricongiungimento dei propri periodi assicurativi.

La deducibilità piena ai fini IRPEF dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati in via facoltativa, rimane tale anche quando questi vengono versati da un familiare che risulta essere fiscalmente a carico. Tutto cambia invece se a versare i contributi è il datore di lavoro per la copertura degli oneri contributivi obbligatori a favore delle badanti e delle colf, ovverosia per quei lavoratori che prestano servizi per i bisogni dei familiari o in ambito domestico; in questo caso, infatti, il datore di lavoro può applicare la deducibilità dei contributi versati, per la parte a suo carico, entro e non oltre il limite dei 1.549,37 euro.

Il tetto è altresì previsto anche per le forme di previdenza complementare, ovverosia quelle legate a gestioni individuali, come ad esempio le polizze vita, o gestioni assicurative di tipo collettivo come ad esempio i fondi aperti e quelli chiusi. In tal caso, infatti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) la deducibilità dei premi versati compete entro e non oltre il limite dei 5.164,57 euro; la deducibilità, sempre nel limite indicato, è altresì ammessa anche nel caso in cui i titolari delle gestioni assicurative individuali o collettive siano dei familiari che sono fiscalmente a carico.