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Spese rappresentanza: nuove regole e limiti per la deducibilità fiscale

In scia al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso mese di novembre, ed a seguito delle norme contenute nella Legge Finanziaria 2008, in Italia sono state introdotte delle importanti novità e regole in materia di deducibilità fiscale riguardo alle spese di rappresentanza: dai costi legati alla inaugurazione di nuove sedi e di nuovi uffici ai ricevimenti per ricorrenze nazionali e religiose, e passando per i party aziendali. Tutte quelle citate, in accordo con quanto fa presente l’Agenzia delle Entrate, costituiscono quelle che, agli occhi del Fisco, rientrano tra le “spese di rappresentanza“, a patto che però il soggetto che sostiene la spesa provveda a documentare quali siano i destinatari dei costi sostenuti. Al fine di “fare ordine” in merito alle spese di rappresentanza, mettendo nero su bianco requisiti e condizioni di deducibilità fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emettere una Circolare, la numero 34/E, che illustra le novità contenute nella Legge Finanziaria 2008.

L’Amministrazione finanziaria, tra l’altro, fa presente come rientrino alla voce “spese di rappresentanza” anche i viaggi turistici che l’azienda organizza con la finalità di pubblicizzare e promuovere i servizi ed i beni prodotti, purché siano sempre corredati dalla necessaria documentazione, e purché siano rivolti alla clientela attuale ed a quella potenziale. Inoltre, i costi e le spese di rappresentanza sostenute, per essere tali, non devono prevedere da parte di chi riceve i beni ed i servizi erogati dall’impresa un qualsiasi corrispettivo o controprestazione.

Esistono inoltre dei limiti alla deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza in funzione del volume d’affari legato alla gestione ordinaria dell’impresa; trattasi del cosiddetto “livello di congruità” che, se non superato nel corso di una annualità di imposta, non può permettere all’impresa di sfruttare lo scarto per portarlo, con un innalzamento del tetto, in deducibilità fiscale per gli anni successivi. Il discorso cambia invece per le aziende in start-up che, non avendo all’inizio dei ricavi, possono portare in deducibilità le spese di rappresentanza anche l’anno successivo al quale l’impresa inizia a generare ricavi.